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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20441/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di euro 167.487,26, deducendo anche la nullità di un contratto di swap collegato ai rapporti intercorsi con la banca. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza sulla domanda relativa allo swap, per la presenza di una clausola compromissoria, e aveva respinto l’opposizione per il resto; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla arbitrabilità e sulla connessione tra domande, sostenendo che il conto corrente, il mutuo e l’operazione in derivati fossero inscindibilmente collegati e dovessero essere esaminati unitariamente; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse qualificato il decreto ingiuntivo come relativo a un finanziamento chirografario senza adeguato fondamento probatorio; 3) violazione di norme in tema di usura e di specificità dei motivi di appello, censurando la declaratoria di genericità della domanda relativa all’usurarietà degli interessi; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la banca dovesse produrre gli estratti conto fin dall’apertura del rapporto per provare il proprio credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la competenza arbitrale sulla domanda relativa al solo contratto di swap, in presenza di clausola compromissoria, non travolgeva la competenza del giudice ordinario sull’opposizione a decreto ingiuntivo concernente un finanziamento; ha inoltre osservato che le censure sul contenuto del ricorso monitorio non erano state articolate in modo autosufficiente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, che aveva ravvisato la genericità del motivo di gravame in tema di usura. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si riferiva al conto corrente e non al finanziamento oggetto della pretesa monitoria, oltre a censurare tardivamente una questione sollevata solo in comparsa conclusionale di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 806 ss. c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere la devoluzione agli arbitri della controversia sul derivato; la Corte ha ribadito che la clausola compromissoria opera solo per la domanda ad essa riferita.

  • art. 819-bis c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva prospettata.

  • art. 819-ter c.p.c.

    La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione con una causa pendente davanti al giudice ordinario; la verifica va compiuta con riguardo a ciascuna domanda.

  • art. 645, comma 1, c.p.c.

    L’opposizione a decreto ingiuntivo resta radicata davanti al tribunale competente, anche se una domanda accessoria o connessa sia devoluta ad arbitri.

  • art. 115 c.p.c.

    Censura non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva riguardato il contenuto del ricorso monitorio e non le prove invocate dai ricorrenti.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto il motivo di gravame sull’usura carente di specificità; la Cassazione ha considerato corretta questa impostazione.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina antiusura; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di pertinenza.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’usurarietà degli interessi; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dai ricorrenti a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sul giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    La sentenza d’appello aveva richiamato il criterio della maggiorazione della metà dei tassi medi rilevati; la Cassazione ha preso atto che i ricorrenti non avevano efficacemente censurato tale passaggio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la censura è stata respinta/inammissibile perché riferita a un rapporto diverso da quello posto a base del credito azionato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto al decisum impugnato.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata specifica contestazione dei fatti dedotti dall’attore rende tali fatti incontroversi; una contestazione formulata in comparsa conclusionale di appello è tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una controversia comprende più domande, la competenza arbitrale va verificata separatamente per ciascuna domanda: la connessione non consente di attrarre integralmente la lite davanti agli arbitri o al giudice ordinario.
  • L’opposizione a decreto ingiuntivo resta devoluta al giudice ordinario competente per il monitorio; la pendenza di una domanda connessa compromessa ad arbitri non elimina la competenza del tribunale sull’opposizione.
  • In cassazione la censura deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla genericità del motivo di appello o sulla tardività della contestazione, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni diverse.
  • Il principio di non contestazione comporta che i fatti specificamente allegati e non contestati tempestivamente si considerano incontroversi; la contestazione formulata solo in sede conclusionale è tardiva.
  • La parte che deduce un errore sulla prova o sull’onere probatorio deve confrontarsi con il rapporto effettivamente posto a base della domanda azionata; una censura riferita a un diverso rapporto contrattuale è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Per contestare efficacemente una sentenza che dichiara generico un motivo di appello, il ricorrente per cassazione deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto di appello, nei limiti necessari a dimostrarne la specificità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniDecreto ingiuntivoMutuoConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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