Cassazione Civile, Ordinanza n. 24465/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori importi IVA per l'anno 2003, oltre sanzioni, contestando alla ditta individuale l'indebita applicazione dell'aliquota agevolata del 4% su prestazioni rese in relazione alla costruzione di un complesso edilizio. La CTR aveva già parzialmente accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato anche senza allegazione del p.v.c. della Guardia di finanza, perché ne riportava gli elementi essenziali, e qualificando il rapporto come appalto di servizi relativo alla costruzione di abitazioni non di lusso, soggetto all'aliquota del 10%. In Cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione del p.v.c. richiamato nell'avviso; (2) violazione della disciplina IVA, sostenendo la spettanza dell'aliquota del 4%. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale, contestando a sua volta la qualificazione operata dalla CTR e sostenendo che l'operazione dovesse scontare l'aliquota ordinaria del 20% e non quella del 10%.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione dell'avviso tributario può essere resa per relationem e che, nel caso concreto, l'atto era autosufficiente perché conteneva i dati essenziali del p.v.c. non allegato. Ha dichiarato inammissibili i motivi delle parti sulla corretta aliquota IVA, perché entrambi censuravano l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR senza riprodurre o trascrivere la documentazione rilevante, impedendo alla Corte di procedere a una diversa qualificazione giuridica delle opere. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato; tale statuizione non è stata estesa all'Agenzia, esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolta anche per relationem, purché l'atto riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuarne gli elementi rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non consente di sovvertire un accertamento di fatto adeguatamente svolto dal giudice di merito senza un idoneo confronto con gli atti.
art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come base della disciplina dell'aliquota IVA applicabile alle operazioni contestate.
art. 127 septies Tabella A, parte III, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La CTR lo ha applicato ritenendo che l'operazione riguardasse prestazioni di servizi relative alla costruzione di abitazioni non di lusso, con aliquota del 10%.
art. 8 d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. in l. 22 dicembre 1980, n. 891
Norma richiamata per l'originario riconoscimento dell'aliquota agevolata del 4% poi contestato dall'Ufficio.
art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato con riferimento all'istanza di sospensione per definizione agevolata, non accolta perché non comprovato alcun pagamento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento tributario è sufficiente anche se resa per relationem, quando l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell'atto presupposto o richiamato in misura tale da consentire al contribuente di comprenderne la pretesa e di difendersi efficacemente.
- L'omessa allegazione dell'atto richiamato non determina di per sé invalidità dell'avviso, se la motivazione dell'atto impositivo contiene gli elementi necessari e sufficienti a individuare i fatti posti a base della rettifica.
- In sede di legittimità, la censura sulla corretta aliquota IVA applicabile a una prestazione richiede una specifica contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e la riproduzione degli atti/documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando entrambe le parti impugnano la medesima statuizione di merito senza offrire al giudice di legittimità gli elementi documentali necessari per una diversa qualificazione giuridica del rapporto, la Corte non può procedere a una nuova valutazione del fatto.
- Il rigetto del ricorso principale comporta, nei giudizi introdotti dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato, salvo esenzione normativa specifica.
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