Cassazione Civile, Ordinanza n. 06075/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento della Consob che aveva irrogato a un soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione accessoria interdittiva e la confisca per asserito abuso di informazioni privilegiate ai sensi del TUF. Secondo l’accertamento amministrativo e poi della corte territoriale, il soggetto avrebbe acquistato opzioni put su azioni Saipem dopo aver ricevuto da un amministratore della stessa società un’informazione riservata sulle imminenti discontinuità gestionali e sulle probabili dimissioni del vertice. In appello era stata respinta l’opposizione alla sanzione. Nel ricorso per cassazione il sanzionato ha dedotto sette motivi: in sintesi, ha contestato la validità della notificazione della lettera di contestazione all’estero, sostenendo che il regolamento UE sulla notificazione degli atti civili e commerciali non fosse applicabile a un atto amministrativo sanzionatorio; ha censurato l’uso delle presunzioni e la ricostruzione del fatto storico, negando la prova dell’effettivo possesso e utilizzo dell’informazione privilegiata; ha contestato la qualificazione come informazione privilegiata delle notizie sulle discontinuità gestionali e sulle dimissioni del manager; ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi e la mancata ammissione di prove orali; ha infine contestato il rispetto del termine decadenziale per la contestazione dell’illecito, che a suo dire era spirato prima della notifica della contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto errata la conclusione della corte territoriale sulla validità della notificazione della lettera di contestazione effettuata all’estero mediante il regolamento UE n. 1393/2007, perché tale regolamento non si applica alla materia amministrativa. Ha inoltre valorizzato il fatto che il certificato di notificazione era stato annullato dall’Alta Corte di giustizia di Londra. La Corte ha poi affermato che il vizio della mancata contestazione dell’addebito e della mancata effettiva partecipazione procedimentale non era sanato dal successivo giudizio di opposizione, poiché nel procedimento sanzionatorio Consob il nucleo irriducibile delle garanzie endoprocedimentali resta costituito dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando, limitatamente alla posizione del ricorrente, la delibera Consob che gli aveva inflitto la sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria e la confisca. Le spese di merito e di cassazione sono state poste a carico della Consob.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1393/2007
art. 1; artt. 2, 6, 7, 10, 19
non è applicabile alla notificazione di un atto amministrativo sanzionatorio, perché il suo ambito riguarda materia civile e commerciale e esclude espressamente la materia amministrativa e gli acta iure imperii
non consente, nel caso concreto, di ritenere valida la notificazione estera effettuata con il meccanismo del regolamento sulla notificazione civile e commerciale
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione
impone la contestazione dell’addebito entro il termine previsto e, insieme alle altre garanzie del procedimento, richiede che l’interessato possa partecipare e presentare controdeduzioni prima dell’irrogazione della sanzione
Regolamento (UE) n. 1215/2012
richiamato dal ricorrente, ma non è centrale nella ratio decidendi sviluppata dalla Corte
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione accolta
richiamati dal ricorrente con riferimento alla portata probatoria del certificato di notificazione, poi superata dall’annullamento del certificato stesso
richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie della contestazione degli illeciti amministrativi
richiamato dal ricorrente, ma la Corte fonda la decisione sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale
artt. 6 e 53 CEDU
richiamati dal ricorrente a supporto delle censure difensive; la Corte non li pone a fondamento autonomo della decisione
art. 134 Cost.
richiamato dal ricorrente senza rilievo decisivo nella ratio decidendi
art. 1 legge costituzionale n. 1/1948
richiamato dal ricorrente senza rilievo decisivo nella ratio decidendi
richiamato per contestare l’uso delle presunzioni; la censura è rimasta assorbita
richiamato per contestare l’uso delle presunzioni; la censura è rimasta assorbita
comma 4; art. 181 TUF in collegamento
tipizza l’illecito di abuso di informazioni privilegiate; nella decisione è richiamato come base della sanzione annullata
richiamato dal ricorrente sul tema della prova presuntiva, ma non decisivo
richiamati dal ricorrente sulle regole di valutazione della prova, ma le relative censure restano assorbite
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo e del diritto alla prova
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio
richiamato per negare la rimessione della causa in pubblica udienza
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito annullando la sanzione
base della sanzione interdittiva accessoria annullata in favore del ricorrente
la mancata notificazione della contestazione e la conseguente lesione del contraddittorio endoprocedimentale comportano l’illegittimità della sanzione
insieme all’art. 187-septies, impone un nucleo minimo di garanzie procedimentali: contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni dell’interessato
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio Consob, la notificazione della contestazione a un soggetto residente in altro Stato membro non può essere validamente eseguita ricorrendo al regolamento UE n. 1393/2007 quando l’atto ha natura amministrativa e si inserisce in un procedimento sanzionatorio pubblico.
- La tutela giurisdizionale in opposizione alla sanzione non sana automaticamente la mancata contestazione dell’addebito o la lesione del contraddittorio endoprocedimentale: il giudizio sul rapporto non elimina il controllo sulla legittimità procedimentale minima richiesta dalla disciplina di settore.
- Nel sistema sanzionatorio TUF, il nucleo irriducibile delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale è costituito dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato; la loro omissione determina di per sé l’illegittimità del provvedimento.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo di ricorso che esaurisce la decisione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. e annullare direttamente l’atto sanzionatorio impugnato.
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