Cassazione Civile, Ordinanza n. 16597/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una socia al 50% di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese, un atto di accertamento ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, chiedendo il pagamento di IRPEF/IRES, IRAP e IVA riferite al maggior reddito accertato in capo alla società per l'anno 2007, assumendo che i maggiori ricavi non contabilizzati fossero stati percepiti dai soci pro quota. La contribuente aveva impugnato l'atto e, in appello, aveva dedotto che la decisione regionale fosse nulla per motivazione apparente, per ultrapetizione e per omesso esame dei motivi relativi alla responsabilità dei soci e dei liquidatori; contestava inoltre la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili, sostenendo che la propria partecipazione fosse del 50% e non del 100%, e che mancasse prova della percezione degli utili. Denunciava infine la nullità dell'avviso per difetto di indicazione dell'imponibile, delle aliquote e delle somme richieste.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da nullità per motivazione solo apparente e dunque priva del minimo costituzionale richiesto. La CTR si era limitata ad affermazioni generiche e apodittiche sulla presunzione di percezione, senza esaminare i motivi di appello né svolgere una valutazione in fatto sui presupposti della pretesa impositiva, per di più indicando erroneamente la partecipazione della ricorrente nella società come pari al 100% anziché al 50%. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la norma posta a base dell'atto di accertamento verso il socio per le imposte dovute in relazione al maggior reddito della società cancellata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché cassa la sentenza per difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; una motivazione solo apparente integra violazione rilevante in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; la loro mancanza o apparente presenza comporta nullità.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che non è più censurabile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'anomalia motivazionale che integra nullità.
Richiamato come parametro dei motivi relativi all'omessa pronuncia e al preteso ultrapetitum.
Richiamati in tema di presunzioni semplici sulla distribuzione degli utili extra-contabili ai soci.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel settimo motivo quale parametro di validità dell'avviso di accertamento; la Corte non lo esamina nel merito per assorbimento.
art. 46, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla responsabilità di soci e liquidatori; non esaminato nel merito per assorbimento.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo richiama come parametro della motivazione nel processo tributario, equivalente all'art. 132 c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo in tema di valutazione delle prove; il motivo resta assorbito.
Richiamato nel sesto motivo in tema di apprezzamento delle prove; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è invece consentito dedurre la semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule generiche o apodittiche senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza svolgere una reale valutazione in fatto dei presupposti della decisione.
- Se la decisione di merito fonda la pretesa fiscale su una presunzione di percezione di utili extra-contabili, il giudice deve indicare le ragioni fattuali e logiche che sorreggono l'applicazione della presunzione e deve esaminare compiutamente le censure dell'appellante.
- L'erronea indicazione di un dato decisivo, come la misura della partecipazione sociale, può contribuire a rivelare l'assenza di una reale motivazione sul presupposto dell'obbligazione tributaria.
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