Cassazione Civile, Ordinanza n. 01937/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini della Guardia di Finanza su conti correnti intestati all’associazione professionale veterinaria, ai singoli associati e ad altri soggetti, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento nei confronti dell’associazione per il 2009, rettificando reddito di lavoro autonomo imputabile per trasparenza ai soci, valore della produzione netta e volume d’affari, con conseguenti riprese IRAP e IVA. Notificava inoltre tre avvisi di accertamento IRPEF ai singoli associati, imputando a ciascuno il maggior reddito derivante dal recupero operato in capo all’associazione. In primo grado i ricorsi dei contribuenti venivano respinti, ma la CTR Piemonte accoglieva gli appelli e annullava gli atti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e contrasto tra motivazione e dispositivo, con richiamo all’art. 111 Cost., art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 32 d.P.R. 600/1973; (2) violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 per avere la CTR escluso l’operatività della presunzione legale anche sui versamenti bancari ingiustificati; (3) omesso esame di fatto decisivo relativo al mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte del contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni contribuenti hanno definito le proprie liti con la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, con conseguente estinzione del processo per tali posizioni e cessazione della materia del contendere per una di esse. Residua la controversia contro un associato, rispetto alla quale la Corte afferma che la presunzione bancaria dell’art. 32 si applica ai versamenti non giustificati anche ai lavoratori autonomi, mentre l’esclusione derivante dalla sentenza costituzionale n. 228/2014 riguarda solo i prelevamenti ingiustificati. Poiché la CTR aveva esteso erroneamente lo stesso regime a prelievi e versamenti, il secondo motivo è stato accolto; gli altri due sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio per le controversie relative all’associazione professionale e agli associati Emilio Feltri e Fabio Graziani, in ragione della definizione agevolata delle liti ex art. 6 d.l. 119/2018, e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione di Fabio Graziani. Per la controversia residua relativa a Michele Tricarico accoglie il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, assorbendo il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame limitato a tale avviso di accertamento, anche sulle spese di legittimità relative a questa posizione. Le spese tra Agenzia e contribuenti che hanno definito la lite restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018
la definizione agevolata della controversia comporta l’estinzione del processo per le liti definite e, in mancanza di richiesta di trattazione o di diniego notificato, produce gli effetti previsti dalla norma; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
la presunzione bancaria opera per i versamenti non giustificati; per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 la limitazione riguarda solo i prelevamenti per i lavoratori autonomi, non i versamenti.
sentenza Corte costituzionale n. 228/2014
ha eliminato l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione relativa ai prelevamenti ingiustificati; non ha inciso sulla rilevanza presuntiva dei versamenti.
art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986
le associazioni professionali prive di personalità giuridica sono equiparate alle società semplici ai fini delle imposte sui redditi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione all’onere di specificità del ricorso, assolto mediante riproduzione del PVC richiamato per relationem.
fondamento del rinvio dopo la cassazione parziale.
art. 384, secondo comma, prima parte, c.p.c.
il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina l’applicazione, nel processo tributario, delle regole sul rinvio e sul giudizio di cassazione.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sulla posizione rinviata sono demandate al giudice del rinvio.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria determina l’estinzione del processo per le controversie effettivamente definite, purché risultino il tempestivo perfezionamento della procedura e l’assenza di diniego notificato nei termini, con conseguente regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.
- La definizione agevolata ottenuta da un soggetto passivo non si estende automaticamente ai soggetti distinti e autonomi obbligati per relationem o per trasparenza: ciascun interessato deve presentare autonoma istanza per fruire del beneficio.
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione di maggior reddito ex art. 32 d.P.R. 600/1973 si applica ai versamenti non giustificati anche nei confronti dei lavoratori autonomi; l’incostituzionalità riguarda soltanto i prelevamenti ingiustificati per tali soggetti.
- Se l’atto impositivo si fonda sia su versamenti sia su prelevamenti, il giudice di merito commette errore di diritto quando esclude in blocco l’operatività della presunzione senza distinguere tra le due tipologie di movimentazioni.
- Quando il ricorso per cassazione censura correttamente una ratio decisiva della sentenza impugnata, gli altri motivi che attengono a profili assorbiti non devono essere esaminati.
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