Cassazione Civile, Ordinanza n. 20954/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un'avvocata alla Gestione separata INPS e dalla richiesta dell'Istituto di pagamento dei contributi sul reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2010. In primo grado la domanda dell'INPS era stata rigettata; la Corte d'appello aveva escluso la prescrizione e, poi, aveva ritenuto non provata dall'INPS l'abitualità dell'attività libero-professionale, valorizzando il modesto reddito percepito (euro 3.474,00). L'INPS ha proposto ricorso principale con due motivi: 1) nullità della sentenza per asserito insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la Corte avrebbe dichiarato fondato il motivo sull'assenza di prescrizione ma poi, nel dispositivo, avrebbe rigettato l'appello e dichiarato assorbito l'appello incidentale; 2) violazione della disciplina sulla Gestione separata e della normativa fiscale/previdenziale, sostenendo che per gli avvocati iscritti all'albo l'abitualità sarebbe in re ipsa e che il limite di euro 5.000 riguarderebbe solo l'attività occasionale; inoltre l'Istituto deduceva che la titolarità di partita IVA sarebbe elemento sufficiente a provare l'abitualità. L'avvocata ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, contestando il decorso della prescrizione individuato dalla Corte d'appello in relazione al d.P.C.M. 12 maggio 2011 e richiamando la disciplina sulla sospensione/interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il contrasto tra motivazione e dispositivo è causa di nullità solo quando renda incomprensibile la statuizione complessiva; nel caso concreto, dal testo della decisione era invece ricavabile che la Corte d'appello aveva sostanzialmente confermato il rigetto della domanda dell'INPS, sia pure per ragioni diverse da quelle della prescrizione, avendo accolto l'appello incidentale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, per l'iscrizione alla Gestione separata degli avvocati iscritti all'albo, rileva l'abitualità dell'attività e non il solo superamento della soglia di euro 5.000; tale abitualità va dimostrata dall'INPS e può essere esclusa, in assenza di elementi contrari, quando il reddito sia modesto. È stata inoltre esclusa la sufficienza, di per sé, della sola iscrizione all'albo o della sola titolarità di partita IVA a provare l'abitualità. Il testo fornito si interrompe prima della parte finale sul ricorso incidentale e sul dispositivo conclusivo, quindi l'esito complessivo del ricorso incidentale non è ricostruibile con piena certezza dal solo estratto; tuttavia è chiaramente definito il rigetto del ricorso principale dell'INPS e la prevalenza della posizione della resistente sul punto centrale della lite.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina istitutiva della Gestione separata; per gli avvocati iscritti all'albo la questione decisiva è l'abitualità dell'attività professionale ai fini dell'obbligo contributivo.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS per sostenere la debenza contributiva; la Corte lo legge nel quadro della verifica dell'abitualità dell'attività.
Richiamato come norma sul reddito di lavoro autonomo, ma non ritenuto decisivo per prescindere dall'accertamento dell'abitualità.
artt. 10, 11, 22 L. n. 576/1980
Normativa richiamata dall'INPS in tema di previdenza forense; non esonera dall'accertamento in fatto del requisito dell'abitualità così come applicato nel caso concreto.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Norma evocata dall'INPS nel contesto dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
Richiamato a sostegno della tesi dell'INPS sulla distinzione tra attività occasionale e abituale.
Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma che l'abitualità deve essere provata dall'INPS.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di effetti sulla prescrizione/contributi, insieme alla disciplina sulla sospensione/interruzione.
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare il decorso della prescrizione.
d.P.C.M. 12 maggio 2011
Richiamato come termine dal quale la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione, circostanza contestata nel ricorso incidentale.
Norma richiamata nel motivo incidentale, in relazione alla decorrenza e al regime della prescrizione.
Massime di principio
- Per l'iscrizione alla Gestione separata degli avvocati iscritti all'albo non basta il mero dato formale dell'iscrizione professionale: occorre un accertamento in fatto dell'abitualità dell'attività libero-professionale.
- L'abitualità dell'attività professionale, ai fini contributivi, deve essere provata dall'ente previdenziale che pretenda il pagamento dei contributi.
- Il superamento della soglia reddituale di euro 5.000 è rilevante per le attività occasionali, ma non è di per sé il parametro decisivo quando si discuta dell'obbligo contributivo di un professionista iscritto all'albo.
- La sola titolarità di partita IVA non è elemento sufficiente, da sola, a dimostrare l'abitualità dell'esercizio professionale.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo se impedisce di comprendere la statuizione complessiva; altrimenti può trattarsi di mero errore materiale.
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