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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12617/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il pagamento della TARSU/TIA relativo all'anno 2013 emesso da un comune. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo quanto alla doglianza sull'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In appello, proposto dal contribuente, la commissione tributaria regionale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendo inesistente la notifica dell'atto di appello eseguita via PEC all'indirizzo del comune risultante dall'IPA. La CTR ha fondato la decisione su una lettura dell'art. 28, comma 1, lett. c), del d.l. 76/2020, ritenendo che gli indirizzi IPA siano utilizzabili solo se l'ente non abbia registrato la propria PEC nel Registro PP.AA. e che, comunque, alla data del 23 giugno 2020 l'IPA non fosse ancora un pubblico registro. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 16-ter del d.l. 179/2012, dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 5, 7 e 9 del d.m. 163/2013, sostenendo che nel processo tributario la notifica telematica agli enti impositori va effettuata all'indirizzo PEC individuato nell'IPA, secondo la disciplina speciale del rito tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la soluzione della CTR e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella disciplina speciale del processo tributario, per le notifiche telematiche agli enti impositori si deve fare riferimento all'indirizzo PEC pubblicato nell'IPA, secondo l'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e l'art. 7, comma 5, del d.m. 163/2013, e non alla diversa disciplina richiamata dalla sentenza impugnata. Ha quindi escluso che la notifica dell'appello del 23 giugno 2020 all'indirizzo IPA del comune fosse inesistente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi di appello contro l'avviso di accertamento. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    L'eccezione di tardività dell'appello è stata ritenuta inammissibile perché non era indicata la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, impedendo la verifica del termine lungo.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione

    Nel processo tributario le notificazioni telematiche tra le parti sono regolate dalla disciplina speciale del rito tributario e dai relativi decreti attuativi.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 7, comma 5

    Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA

    Per gli enti impositori la PEC da utilizzare per le notifiche è quella pubblicata nell'IPA.

  • art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina telematica delle notificazioni, ma non ritenuta ostativa all'applicazione della disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 5 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Richiamato dal ricorrente quale parte della disciplina attuativa delle notificazioni telematiche nel processo tributario.

  • art. 9 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Richiamato dal ricorrente quale parte della disciplina attuativa delle notificazioni telematiche nel processo tributario.

  • art. 28, comma 1, lett. c), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120

    La CTR aveva fatto leva su questa disposizione, ma la Corte ha escluso che potesse prevalere sulla disciplina speciale del processo tributario nel caso di specie.

  • art. 47, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È la norma richiamata dal d.m. 163/2013 per l'individuazione della PEC degli enti impositori pubblicata nell'IPA.

  • art. 16 del decreto direttoriale MEF 4 agosto 2015

    Indicata per affermare la decorrenza del processo tributario telematico in Sicilia dal 15 giugno 2017.

  • art. 2, comma 1, lett. c), decreto direttoriale MEF 15 dicembre 2016

    Richiamata unitamente al precedente decreto per la decorrenza del processo tributario telematico in Sicilia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le notificazioni telematiche tra le parti seguono la disciplina speciale dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e dei decreti attuativi, che prevale sulle regole generali quando vi sia contrasto.
  • Per le notifiche agli enti impositori, l'indirizzo PEC da utilizzare è quello individuato e pubblicato nell'IPA, secondo l'art. 7, comma 5, del d.m. 163/2013.
  • La notificazione effettuata all'indirizzo PEC dell'ente risultante dall'IPA non può essere dichiarata inesistente per il solo fatto che si invochi una diversa disciplina generale, se nel rito tributario opera una previsione speciale che legittima quell'indirizzo.
  • L'eccezione di tardività dell'appello è inammissibile quando non sono indicati gli elementi necessari a verificare il decorso del termine lungo di impugnazione, in particolare la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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