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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19783/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha impugnato gli atti deducendo: 1) l'illegittimità degli avvisi perché sottoscritti da funzionario delegato privo di qualifica dirigenziale, con conseguente invalidità dell'atto e errata distribuzione dell'onere probatorio sulla legittimazione alla sottoscrizione; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova, poiché la CTR aveva ritenuto spettasse al contribuente dimostrare la carenza di legittimazione dell'Amministrazione; 3) l'erronea declaratoria di inammissibilità della documentazione bancaria e delle dichiarazioni di terzi prodotte solo in giudizio, sostenendo che tali documenti erano stati formati dopo l'invio del questionario o comunque non erano nella sua disponibilità al momento della risposta; 4) la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, perché l'Ufficio avrebbe prima utilizzato quella documentazione e poi ne avrebbe contestato la tardività; 5) l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alle risultanze dei documenti bancari svizzeri prodotti in sede precontenziosa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in tema di accertamento tributario, gli avvisi possono essere sottoscritti da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale, con conseguente irrilevanza della declaratoria di incostituzionalità richiamata dal ricorrente. Ha rigettato anche i motivi dal terzo al quinto, chiarendo che la documentazione non esibita in risposta al questionario è inutilizzabile se il contribuente non abbia formulato, nel ricorso introduttivo, una chiara ed esplicita dichiarazione di impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973. Poiché tale dichiarazione formale non era stata effettuata, la posteriore formazione di alcuni documenti non era di per sé idonea a superare la preclusione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva sostanziale in sede di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme invocate per denunciare violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 19, 27, 28 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della sottoscrizione degli avvisi, ma la Corte non li ritiene ostativi alla validità dell'atto secondo l'orientamento consolidato.

  • artt. 60 e 71 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamati dal ricorrente sulla legittimazione del funzionario sottoscrittore; la Corte conferma la validità degli avvisi sottoscritti da funzionario delegato di area direttiva.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    La declaratoria di incostituzionalità non incide, secondo la Corte, sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionario delegato di carriera direttiva.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva.

  • art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    La mancata o intempestiva risposta al questionario comporta preclusione amministrativa e processuale; la deroga per causa non imputabile va dichiarata in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo.

  • artt. 53 e 24 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla capacità contributiva, ma non conducono all'accoglimento delle censure.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    Invocato per violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione nell'attività dell'Ufficio; la Corte non ravvisa violazioni idonee a superare la preclusione documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, gli avvisi di rettifica o d'ufficio sono validamente sottoscritti anche da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale; la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina sulla dirigenza non travolge automaticamente tali atti.
  • La contestazione sulla legittimazione del sottoscrittore non comporta un automatismo in favore del contribuente: occorre verificare il concreto assetto normativo e la validità della delega secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • L'omessa o tardiva risposta al questionario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 determina una preclusione all'utilizzo, in sede amministrativa e processuale, dei documenti non esibiti, salvo che il contribuente dichiari in modo chiaro ed esplicito, nel ricorso introduttivo, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
  • La dichiarazione di impossibilità non imputabile, per superare la preclusione documentale, ha natura formale e va dedotta tempestivamente; la sola allegazione della successiva formazione del documento o della sua indisponibilità di fatto non basta se non è stata formalmente prospettata nei modi previsti dalla norma.
  • Le deduzioni sulla violazione di buona fede e leale collaborazione dell'Ufficio non elidono, di per sé, le conseguenze della mancata osservanza degli oneri documentali gravanti sul contribuente nel procedimento di accertamento.
  • Quando il contribuente non abbia assolto gli oneri formali previsti dall'art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, il giudice non può valorizzare documenti tardivamente prodotti per superare l'accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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