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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00037/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una concessione del 1981 avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di alloggi nel Comune di Marigliano e la progettazione e sistemazione dell’asta valliva dei Regi Lagni. L’impresa concessionaria, anche quale mandataria di un’ATI, ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento del premio di acceleramento previsto dall’art. 24 della convenzione, sostenendo che l’opera fosse stata consegnata in anticipo e che la rinuncia a tale premio contenuta nell’atto di sottomissione del 1986 fosse limitata ai soli nuovi termini allora pattuiti, nonché superata da successivi atti di rinegoziazione. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il premio non fosse dovuto perché collegato all’ultimazione anticipata rispetto al termine originario e perché i successivi atti avevano novato il rapporto escludendo il premio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme che regolano il premio di acceleramento e omesso esame di fatto decisivo; 2) violazione delle norme processuali per avere la Corte deciso nei confronti di tutte le controparti sulla base di un’eccezione sollevata da un solo convenuto; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che la rinuncia del 1986 riguardasse solo i lavori aggiuntivi e fosse superata dagli atti successivi; 4) omessa pronuncia sulla legittimazione passiva del Consorzio; 5) omessa pronuncia sulla responsabilità della Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, infondato il secondo e inammissibili gli ultimi due per difetto di una vera omissione di pronuncia, essendo le questioni state assorbite dalla ratio principale della decisione. In particolare, ha ribadito che il premio di acceleramento è un compenso autonomo ed eventuale, dovuto solo se i lavori siano ultimati prima del termine contrattualmente previsto; se il termine viene prorogato, il premio non spetta, indipendentemente dalla causa della proroga. Ha inoltre affermato che, una volta esclusa in fatto la condizione costitutiva del premio, è giuridicamente inconcepibile parlare di rinuncia a un diritto non sorto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 24 Convenzione di concessione del 14/11/1981

    Il premio è collegato all’ultimazione anticipata dell’opera rispetto al termine contrattualmente previsto e ha natura di compenso autonomo ed eventuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale precedente conforme della Corte d’appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia.

  • artt. 103, 112, 346 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la decisione resa nei confronti di tutte le parti e l’uso di eccezioni formulate da uno solo dei convenuti.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati per lamentare omessa pronuncia e vizi della motivazione in relazione alla legittimazione passiva e alla responsabilità della Regione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I canoni ermeneutici possono essere denunciati in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 13

    Citato solo in chiusura del provvedimento, senza ulteriori indicazioni nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il premio di acceleramento nell’appalto di opere pubbliche è un compenso autonomo e accessorio, dovuto solo al verificarsi oggettivo dell’ultimazione anticipata rispetto al termine contrattuale originario o comunque vigente; se il termine finale viene prorogato o differito, il premio non spetta, indipendentemente dalla causa della proroga o del differimento.
  • Quando il giudice di merito accerta che la condizione costitutiva del premio non si è verificata, non ha rilievo la discussione sulla rinuncia a un diritto che, in concreto, non è mai sorto.
  • La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni siano stati violati e senza trascrivere o confrontare le clausole rilevanti.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione è stata assorbita dalla statuizione principale: l’assorbimento, anche improprio, esclude la configurabilità di una vera omissione decisoria.
  • Il ricorso per cassazione deve denunciare un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione del rapporto o dell’interesse delle parti senza indicare con precisione il fatto omesso.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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