Sentenza del 15/03/2022 n. 8353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia chiedeva il pagamento dell'accisa (oltre interessi e indennità) per il mancato rientro dei terzi esemplari di sei DAA relativi a spedizioni di alcool in regime di sospensione d'imposta nel 2005-2006 verso Indital Srl. La scoperta del mancato appuramento è avvenuta nel 2009 a seguito di indagine penale sulla destinataria. La società ha impugnato l'avviso denunciando difetto di motivazione e producendo documentazione alternativa al DAA3 che, a suo dire, dimostrerebbe l'avvenuta consegna; ha altresì dedotto difficoltà di rilevazione per ristrutturazione aziendale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di pagamento fosse sufficientemente motivato (fattispecie e ragioni di diritto chiarite nell'atto e nel pvc). Ha confermato che il terzo esemplare del DAA ha carattere probatorio essenziale nel sistema di circolazione in regime sospensivo e che le prove alternative prodotte dalla contribuente erano incomplete e insufficienti a dimostrare l'appuramento. Per alcune spedizioni, poi, la destinataria era già sospesa dall'autorizzazione al deposito, rendendo lo svincolo irregolare e configurando l'immissione in consumo con conseguente esigibilità dell'accisa. Quanto alle eccezioni processuali (pregiudizialità penale, sospensione del giudizio), la Corte ha confermato che la mera pendenza di un procedimento penale contro il terzo non sospende l'obbligo tributario: la sospensione sarebbe prevista solo in caso di comprovata dispersione/distruzione del prodotto. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 7.300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
TUA (Testo Unico Accise) - art. 6
art. 6, comma 1 e comma 2-3 (ratione temporis)
La circolazione in regime sospensivo deve avvenire tra depositi fiscali; il titolare del deposito mittente è tenuto a garantire il pagamento dell'accisa e la circolazione deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto.
art. 7, comma 1, lett. a)
In caso di infrazione commessa in corso di circolazione in regime sospensivo, l'accisa è dovuta dalla persona che si è resa garante per il trasporto (responsabilità anche solidale del cedente/depositario).
art. 3, comma 1; art. 4, comma 1 lett. d) e comma 2
Regola l'obbligo dell'appuramento del buon fine con il terzo esemplare del DAA (casella C) e impone allo speditore di comunicare entro tre mesi il mancato arrivo del DAA3; ammette limitate modalità sostitutive solo ai fini di svincolo cauzionale, ma non attenua l'obbligo probatorio.
Direttiva UE 92/12/CEE (Dir. n.12/92/CEE)
art. 19, par. 5; art. 6, n.1
Imposta il termine massimo di 3 mesi per l'informativa in caso di mancato appuramento e definisce che ogni svincolo irregolare equivale ad immissione in consumo con conseguente esigibilità dell'accisa.
L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso non è nullo per il solo fatto di non riportare espressamente la norma applicata, purché l'atto indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto utili per l'esercizio del diritto di difesa; l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è tenuta a esplicitare per esteso tale valutazione nell'atto impositivo.
Principi generali di motivazione e trasparenza; confermano che la motivazione deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni dell'atto e difendersi, senza richiedere necessariamente la citazione testuale della norma.
Nel processo tributario sono ammesse limitazioni probatorie e presunzioni che non coincidono con gli standard probatori del processo penale; la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario.
art. 295 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Art. 295 (sospensione per pregiudizialità) non opera quando il giudicato penale non è vincolante nel giudizio tributario; art. 360 indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge).
Massime di principio
- Il terzo esemplare del DAA (DAA3) è prova fondamentale, ancorché non assoluta: in materia di movimentazione nazionale in regime sospensivo la sua mancanza rende difficoltosa l'ammissibilità di prove alternative.
- Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo o la circolazione verso operatori non autorizzati comportano, di regola, l'immissione in consumo e l'esigibilità dell'accisa a carico del depositante/cedente (anche in via solidale).
- Il contribuente ha l'onere di segnalare il mancato arrivo del DAA3 entro il termine previsto (tre mesi); la mancata comunicazione aggrava la sua posizione probatoria e fiscale.
- La semplice produzione di documentazione alternativa (fax, ricevute private, dichiarazioni) può essere valutata ma difficilmente sostituisce il valore probatorio ufficiale del DAA3 quando la normativa richiede procedure rigorose.
- La pendenza di un procedimento penale nei confronti di un terzo destinatario non sospende automaticamente l'azione di recupero fiscale: la sospensione può valutarsi solo se viene dimostrata la dispersione o distruzione del bene in modo che l'immissione in consumo sia impedita.
- Un avviso di pagamento non è nullo per il solo motivo di non aver citato letteralmente la norma se l'atto riproduce fatti e ragioni di diritto sufficienti a permettere la difesa del contribuente; analogamente l'Amministrazione non è obbligata a riportare puntualmente la valutazione di ogni osservazione della parte.
- La contestazione in sede di cassazione di mera valutazione di merito delle prove è generalmente inammissibile se si riduce a richiesta di nuovo esame in fatto: la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la motivazione, non rivaluta integralmente le prove.
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