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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Detrazioni IVA. Regolare tenuta delle scritture contabili e relative fatture. Art. 109 T.U.I.R. e 19 D.P.R. 633/72.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava la deducibilità di costi per acquisti di merce e la detrazione dell'IVA riferiti a fatture emesse da una ditta fornitrice risultata evasore totale e priva di beni strumentali e dipendenti. L'accertamento, supportato da dati spesometro, riteneva le operazioni prive dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità ai sensi dell'art. 109 TUIR e art. 19 DPR 633/1972. Il contribuente aveva prodotto documentazione (contratto di comodato, dichiarazioni di pagamento, matrici assegni, fatture) ma non ha dimostrato in modo certo l'effettivo pagamento né elementi oggettivi (ad es. accrediti bancari sul conto del fornitore, prove di consegna inequivocabili) tali da superare gli indizi di fittizietà evidenziati dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale del contribuente. È stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento che ha recuperato a tassazione i costi contestati (complessivi indicati nell'avviso) e ha disconosciuto l'IVA detratta. Il contribuente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Il Collegio ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse errato valutando che l'Ufficio non avesse controdedotto la documentazione prodotta, mentre invece l'Ufficio aveva fornito elementi indiziari solidi che giustificavano lo spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 109, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Per la deducibilità dei costi è richiesta effettività, inerenza, certezza e determinabilità; l'onere della prova della concreta inerenza ed effettività grava sul contribuente quando l'Amministrazione dimostri indizi di fittizietà.

  • Art. 19, D.P.R. 633/1972

    Ai fini IVA la detrazione è ammessa solo se l'operazione è reale; l'esibizione della fattura e la regolarità contabile non esauriscono l'onere probatorio del contribuente di fronte a elementi che indicano la fittizietà.

  • Art. 21, D.L. 78/2010 (spesometro)

    Strumento di acquisizione dati utilizzato dall'Ufficio per individuare operazioni sospette e avviare verifiche sul reale svolgimento delle cessioni/acquisti.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973

    Norma richiamata in relazione ai presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e alla necessità di presunzioni semplici, precise e concordanti per fondarne la legittimità.

  • Art. 29, D.lgs. 546/1992

    Consente la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva; procedimento amministrativo processuale utilizzato nel caso per unire i ricorsi.

  • Art. 112 e 115 c.p.c.; Art. 36, D.lgs. 546/1992

    Richiamate in tema di omessa pronuncia su tutte le questioni dedotte e sulle formalità del contraddittorio scritto; il mancato esame di domande può costituire vizio di motivazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 35007/2008

    Principio che l'Amministrazione può superare le risultanze documentali dimostrando la fittizietà delle operazioni; a quel punto l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente.

  • Cassazione, ord. n. 16650/2020 e altre (27554/2018, 12258/2018)

    Confermano che la mera regolarità formale delle scritture e l'esibizione delle fatture non sono sufficienti se sussistono indizi concreti di operazioni inesistenti; il contribuente deve produrre elementi probatori oggettivi.

  • Cassazione, ord. n. 12267/2021

    Ribadisce l'importanza di criteri oggettivi e di documentazione integrativa (contratti, conferme, prove di consegna, tracciabilità dei pagamenti) per giustificare grandi esborsi monetari e deduzioni di costi.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione presenta elementi e indizi probatori solidi che un'operazione sia fittizia, l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione si sposta sul contribuente.
  • La mera esibizione di fatture e la regolarità formale delle scritture contabili non sono sufficienti per dimostrare effettività e inerenza: sono richieste prove oggettive addizionali (accertamenti bancari, ricevute di incasso, documenti di consegna, contratti, corrispondenza commerciale, ordini, bolle).
  • Pagamenti massicci in contanti o numerosi pagamenti sotto soglia con fatturazione frammentata sono indizi di possibile simulazione e vanno documentati con particolare rigore.
  • La situazione fiscale del cedente (es. evasore totale, mancata presentazione dichiarazioni, assenza di dipendenti o beni strumentali) costituisce un forte elemento indiziario a carico del percettore delle fatture e giustifica il recupero dei costi se non adeguatamente confutata.
  • Il contribuente deve conservare e produrre elementi che dimostrino la correlazione tra l'esborso e l'attività d'impresa (inerenza), la regolarità dell'effettivo pagamento e l'effettiva prestazione o consegna della merce/servizio.
  • In contenzioso fiscale è essenziale contestare e rispondere in modo puntuale e documentale alle deduzioni dell'Ufficio; omissioni o valutazioni di primo grado errate sulla mancata controdeduzione possono essere rettificate in grado d'appello.
  • Per ridurre il rischio di disconoscimento, privilegiare mezzi tracciabili di pagamento (bonifici, addebiti bancari) e documentare sempre incassi/assegnazioni sul conto del fornitore.
  • L'accertamento analitico-induttivo richiede presunzioni semplici, precise e concordanti; l'Ufficio può però utilizzare una molteplicità di indizi per fondare il recupero quando risultano incoerenze oggettive.

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