Sentenza del 15/03/2022 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - Accesso presso la sede del contribuente - Diritti e garanzie - Rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Ritardo imputabile agli organi di controllo - Risponde sempre l'Ufficio accertatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'accertamento è stato preceduto da un accesso/ispezione presso la sede del contribuente; è contestata la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 relativo alla consegna della copia del processo verbale e alla successiva notificazione dell'avviso di accertamento. Si è dibattuto se i ritardi imputabili ad altri uffici o agli operatori militari (es. Guardia di Finanza) possano essere imputati all'Ufficio che ha emanato l'avviso
La decisione
la Corte ha ritenuto che, quando l'accertamento è preceduto da accesso/ispezione (intromissione autoritativa nei locali del contribuente), l'Ufficio accertatore deve garantire il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. L'Ufficio accertatore risponde anche per i ritardi dipendenti da altri uffici o dagli operatori militari (es. Guardia di Finanza), poiché il termine decorre dal rilascio della copia del processo verbale da parte degli 'organi di controllo' che hanno effettuato l'accesso. Ne deriva tutela rafforzata per il contribuente e la responsabilità dell'Ufficio emittente per eventuali notifiche tardive
Norme richiamate
art. 12, legge n. 212 del 2000 (commi 5 e 7)
il comma 7 stabilisce il termine dilatorio per la consegna della copia del processo verbale dopo accesso/ispezione; combinato con il comma 5 si ricava che il termine decorre dal rilascio della copia da parte degli 'organi di controllo' (operatori civili o militari) che hanno eseguito l'accesso
art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973
indica il ruolo di cooperazione della Guardia di Finanza con l'Ufficio delle imposte; la Corte utilizza questa norma per sottolineare come la cooperazione non esoneri l'Ufficio accertatore dalla responsabilità per i ritardi
artt. 52 e 63, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati come parte del quadro normativo che prevede la cooperazione degli operatori nella materia tributaria; contribuiscono a qualificare gli 'organi di controllo' coinvolti nell'accesso
richiamato a supporto della qualificazione degli operatori e delle regole di procedimento, confermando l'ambito di responsabilità degli organi di controllo e dell'Ufficio accertatore
Massime di principio
- Se l'accertamento è preceduto da accesso/ispezione presso il contribuente, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 trova applicazione e decorre dal rilascio della copia del processo verbale da parte degli organi che hanno effettuato l'accesso
- L'Ufficio accertatore è responsabile per i ritardi nella notifica dell'avviso di accertamento anche quando tali ritardi siano imputabili ad altri uffici o agli organi di controllo (es. Guardia di Finanza): la responsabilità sostanziale grava sull'Autorità che emette l'avviso
- La cooperazione istituzionale degli organi militari/civili con l'Ufficio non scarica quest'ultimo dall'obbligo di assicurare tempestività procedimentale; gli organi di controllo devono rilasciare la copia del processo verbale in tempi tali da permettere la corretta decorrenza del termine dilatorio
- In pratica, il contribuente che riceve un avviso notificato oltre i termini dilatori derivanti da accesso/ispezione può impugnare l'atto per violazione delle garanzie procedurali; è utile acquisire e conservare la data di rilascio del processo verbale
- Per gli uffici: coordinamento e tempestività nella trasmissione dei verbali tra organi di controllo e Ufficio accertatore è essenziale per evitare nullità o annullamenti degli avvisi per violazione dei termini dilatori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mar 2022Sentenza del 15/03/2022 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 mar 2022Sentenza del 15/03/2022 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 15 mar 2022Sentenza del 15/03/2022 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 15 mar 2022Sentenza del 15/03/2022 n. 941 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 15 mar 2022Sentenza del 15/03/2022 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 15 mar 2022Sentenza del 15/03/2022 n. 8280 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →