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Sentenza

Sentenza del 09/12/2024 n. 4112 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA (anno 2013) per €9.948,00 oltre sanzioni, emesso anche in forma solidale nei confronti della ASD X e della Sig.ra X quale autrice della violazione. La ricorrente deduceva vizi procedurali: mancata notificazione del processo verbale di constatazione (PVC) alla Sig.ra X, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di sottoscrizione/legittimazione della firma sull'avviso (violazione art.56 DPR 633/72). L'Agenzia proponeva appello contestando una motivazione "apparente" della prima sentenza e chiedendo la conferma dell'accertamento.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. X/2017. Ha ritenuto che dalla dichiarazione resa dalla Sig.ra X in un interrogatorio (confessione di avere gestito l'ASD, in particolare i rapporti bancari) emergesse la qualità di amministratore di fatto; tale dichiarazione ha invertito l'onere della prova a carico della contribuente, che non ha fornito prova contraria. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria la notifica personale del PVC alla amministratrice di fatto e valida la motivazione dell'avviso anche per relationem (richiamo agli atti essenziali). L'appello incidentale della Sig.ra X è stato rigettato. Condanna della Sig.ra X al pagamento delle spese del doppio grado per complessivi €3.600,00.

Norme richiamate

  • art. 54 DPR 633/72

    Norma richiamata nel contesto dell'accertamento IVA; l'atto imponeva il recupero dell'IVA ritenuta dovuta per operazioni inesistenti.

  • art. 56 DPR 633/72

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la sottoscrizione dell'avviso; il Collegio ha in realtà richiamato la disciplina speciale (art.42 DPR 600/1973) e ritenuto che eventuali difformità formali non invalidino automaticamente l'atto se riferibile all'Ufficio.

  • art. 42 DPR 29/9/1973 n.600 (comma 1 e lett. d))

    Stabilisce che gli accertamenti sono notificati con avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da impiegato della carriera direttiva delegato; il Collegio ha ritenuto valida la firma delegata e la riferibilità dell'atto all'Ufficio, ai sensi della giurisprudenza richiamata, e che la motivazione per relationem è accettabile se il contenuto essenziale è riprodotto.

  • art. 12 legge 27/7/2000 n.212 (Statuto del contribuente)

    La protezione del contraddittorio endoprocedimentale tutela il soggetto sottoposto a verifica (l'ASD nel suo rappresentante legale); il Collegio ha ritenuto che tali garanzie non si estendano automaticamente a terzi (amministratore di fatto) che erano o potevano essere a conoscenza del PVC.

  • art. 36 D.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale della decisione; il Collegio ha richiamato il vizio di "motivazione apparente" della sentenza di primo grado ma ha integrato e sostituito la motivazione, come consentito al giudice di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Citando la mancata considerazione delle controdeduzioni dell'Ufficio; il Collegio ha ritenuto invece che la motivazione di appello abbia tenuto conto degli atti e delle memorie dell'Ufficio.

  • art. 38 c.c.

    Predisposizione della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; il Collegio ha applicato tale regola per ritenere la Sig.ra X responsabile solidale in quanto amministratore di fatto.

  • D.lgs. 18/12/1997 n.472 (commi 1 e 2)

    Norme sulle sanzioni amministrative: previsione di responsabilità solidale dell'amministratore anche di fatto e presunzione, fino a prova contraria, dell'autore della violazione in chi ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi; il Collegio ne ha tratto conferma della responsabilità solidale.

  • art. 21 comma 7 DPR 633/1972

    Riferimento al mancato versamento dell'IVA contestata; utilizzato per descrivere la violazione contestata all'ASD (emissione di fatture per operazioni inesistenti e mancato versamento).

  • art. 7 legge 27/7/2000 n.212

    Richiamata in tema di motivazione per relationem: è sufficiente riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato invece di allegarlo integralmente, purché il contribuente possa individuare gli elementi essenziali della pretesa.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta da dichiarazioni/confessioni rese in atti (anche in sede penale) e può invertire l'onere della prova, rendendo il soggetto tenuto a provare di non aver agito per conto dell'ente.
  • La mancata notifica personale del PVC al terzo (es. amministratore di fatto) non determina automaticamente la nullità dell'avviso se quel terzo era a conoscenza o aveva la possibilità di conoscere gli atti notificati al rappresentante legale; il contraddittorio endoprocedimentale tutela primariamente il soggetto ufficialmente sottoposto a verifica.
  • La sottoscrizione dell'avviso di accertamento per delega è valida se l'atto è riferibile all'Ufficio: la carenza formale sulla delega non comporta necessariamente invalidità dell'atto quando la firma sia riconducibile all'organizzazione dell'Ufficio e sia possibile verificare la qualifica del sottoscrittore.
  • La motivazione 'per relationem' è ammessa: l'avviso è legittimo se riporta gli elementi essenziali (oggetto, contenuto, destinatari) che consentono al contribuente e al giudice di individuare le ragioni della pretesa; il giudice d'appello può integrare o sostituire la motivazione insufficiente della prima sentenza.
  • La responsabilità solidale verso l'Amministrazione finanziaria può essere fatta valere anche dopo l'estinzione di un'associazione non riconosciuta, esercitandosi nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'ente; chi contesta tale responsabilità ha l'onere di provare circostanze alternative.
  • In giudizio tributario le memorie e le controdeduzioni dell'Ufficio devono essere prese in considerazione; tuttavia, se la prima sentenza manca di motivazione sufficiente, il giudice d'appello è chiamato a integrare o sostituire la motivazione, non ad annullare automaticamente l'atto impugnato.

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