Sentenza del 09/12/2024 n. 31630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di scadenza del 14 dicembre 2018, per la TOSAP 2019, pari a 11.530,18 euro, relativa all'occupazione del sopra/sottosuolo comunale mediante sovrappassi autostradali. La sentenza di primo grado aveva respinto l'impugnazione di CAV e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 465/2023 depositata l'8 maggio 2023, aveva rigettato l'appello di ABACO. CAV aveva quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi: violazione del giudicato esterno formatosi tra le parti su annualità precedenti; contestazione della propria legittimazione passiva, assumendo di non essere proprietaria né concessionaria dell'opera, ma soltanto incaricata della gestione; insussistenza del presupposto TOSAP perché l'opera demaniale non avrebbe sottratto l'area all'uso pubblico; mancato riconoscimento dell'esenzione prevista per gli enti pubblici, in ragione della partecipazione pubblica e della natura asseritamente in house di CAV. Durante il giudizio CAV ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, riferendo di avere impugnato un successivo avviso di accertamento che aveva integralmente sostituito quello di scadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha esaminato i quattro motivi di merito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: il successivo avviso di accertamento, impugnato dalla contribuente, aveva sostituito integralmente l'avviso di scadenza e la controversia sulla pretesa tributaria doveva concentrarsi nel giudizio relativo all'atto tipico successivo. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo per CAV di versare il doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche
La tassatività degli atti elencati non impedisce l'impugnazione facoltativa di atti atipici quando rendano conoscibile una pretesa tributaria concreta e motivata. L'impugnazione dell'atto atipico, tuttavia, non sostituisce quella dell'atto impositivo tipico che venga successivamente emesso.
sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa
La ricezione di un atto che espone una pretesa tributaria specifica può fondare l'interesse ad agire per contestarla anche prima dell'emissione di un atto tipico. Se quest'ultimo viene poi impugnato e sostituisce il precedente, viene meno l'interesse a ottenere una decisione autonoma sull'atto preliminare.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta carenza di interesse, non sussistono, secondo la decisione, i presupposti per imporre il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Gli atti tributari atipici, come un avviso di scadenza, possono essere impugnati facoltativamente se rendono conoscibile una pretesa tributaria specifica e motivata; non impugnarli non comporta, di per sé, la cristallizzazione della pretesa.
- Se l'ente impositore emette un successivo atto impositivo tipico che sostituisce integralmente quello precedente e il contribuente impugna anche il nuovo atto, la contestazione della pretesa deve concentrarsi nel giudizio relativo all'atto sostitutivo. Il giudizio sul precedente atto può perdere interesse e diventare inammissibile.
- La sostituzione dell'atto non decide nel merito se il tributo sia dovuto: le questioni sulla legittimazione passiva, sul presupposto impositivo e sulle esenzioni restano da esaminare nel giudizio contro il successivo atto, se ritualmente proposto.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, la decisione può comportare la compensazione delle spese e, secondo questa pronuncia, non determina il pagamento del doppio contributo unificato.
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