Sentenza del 09/12/2024 n. 2922 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 107 13737 RU, notificato il 18/12/2023, con cui l'Ufficio Dogane Siracusa ha negato la definizione agevolata relativamente all'atto di contestazione prot. 21915/RU n.99100-299-2022 (manipolazione di contatori) per € 2.901,72. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali: la parte ha prodotto solo la ricevuta di consegna in formato PDF della PEC e una copia PDF del ricorso, mentre non è stato depositato il file .eml (o .msg) contenente il messaggio di posta certificata che consente di verificare la corrispondenza tra la notifica e il contenuto effettivo dell'atto notificato. Il Collegio ha ritenuto che il file .eml sia necessario per provare che al destinatario sia stato posto a disposizione esattamente l'atto nella forma prodotta, e che l'attestazione di conformità del difensore non supplisca quando l'atto è informatico.
La decisione
Il Tribunale (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III) ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito del file .eml comprovante la notifica PEC del ricorso e delle relative ricevute. Il Collegio ha ritenuto insufficiente il solo deposito di PDF e l'attestazione di conformità del difensore perché, trattandosi di atto informatico notificato via PEC, la prova della notifica deve essere fornita con gli specifici formati telematici (.eml/.msg) e con l'inserimento dei dati identificativi nei file previsti (DatiAtto.xml). Il giudice ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per concedere un termine per sanare il vizio, ritenendo la questione esclusivamente di carattere processuale. Poiché l'Ente intimato non si è costituito, non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
Legge 21/01/1994 n.53, art. 3-bis
"la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata" e previsioni sull'estrazione di copia informatica e attestazione di conformità
Stabilisce il regime della notificazione via PEC da parte degli avvocati: quando l'atto è informatico è necessario che la notificazione avvenga con allegazione dell'atto alla PEC e che la prova sia fornita con i formati telematici previsti (.eml/.msg e dati in DatiAtto.xml).
Legge 21/01/1994 n.53, art.9 (comma 1-bis) e art.11
"la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi..."
La norma richiede la prova telematica specifica (eml/msg e DatiAtto.xml) per attestare la notifica; la mancanza di tali requisiti configura nullità della notificazione rilevabile d'ufficio (art.11) e non inesistenza.
d.lgs. 7/03/2005 n.82, art.23, comma 1
"estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata... e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte" (citato come possibilità solo se non è possibile il deposito telematico)
Consente, solo in casi eccezionali in cui non sia possibile il deposito telematico, l'estrazione di copia analogica della PEC con attestazione di conformità del difensore, ma non può sostituire il deposito del file .eml quando l'atto notificato è informatico.
Decreto-legge 18/10/2012 n.179, art.16-undecies (richiamato)
Norme tecniche sulle modalità di attestazione di conformità degli atti quando l'avvocato estrae copie su supporto analogico; però, se l'atto è informatico, resta necessario il file .eml.
Cass. civ. III, sez., 08/06/2023 n.16189 (giurisprudenza)
"ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (...) la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica..."
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della notifica via PEC dell'atto introduttivo deve essere fornita telematicamente con .eml/.msg e DatiAtto.xml; la violazione delle forme digitali produce nullità sanabile con convalida oggettiva solo se risulta che l'atto ha comunque raggiunto la disponibilità del destinatario.
Massime di principio
- Per provare validamente una notificazione via PEC di un atto processuale (soprattutto di atto introduttivo) è necessario depositare i file telematici (.eml o .msg) delle ricevute di accettazione e consegna e inserire i relativi riferimenti nel file DatiAtto.xml; il solo PDF delle ricevute non è sufficiente.
- Quando l'atto notificato è un documento informatico, l'attestazione di conformità del difensore o la produzione di PDF non suppliscono all'obbligo del file .eml: la mancanza determina la nullità della notificazione, che può essere sanata solo dimostrando che l'atto è comunque stato portato integralmente nella disponibilità del destinatario.
- La nullità per violazione delle forme digitali è diversa dall'inesistenza della notificazione: può essere sanata tramite convalida oggettiva se emergono elementi idonei a dimostrare la disponibilità dell'atto al destinatario (es. ritrasmissione da parte del difensore, comprovata conoscenza effettiva).
- Se il vizio è di natura puramente processuale e non modifica il quadro fattuale della lite, il giudice può non applicare l'art.101, comma 2, c.p.c. per concedere termine di integrazione quando la questione è di facile e notoria conoscenza delle parti (es. mancanza del .eml).
- Prassi consigliata: sempre conservare e depositare il file .eml/.msg e le ricevute telematiche nel PCT insieme al documento DatiAtto.xml; se il deposito telematico non è possibile, estrarre copia su supporto analogico e attestare la conformità secondo il d.lgs. n.82/2005 art.23, documentando le cause dell'impossibilità telematica.
- In caso di mancata produzione della prova telematica della notifica, il ricorso può essere dichiarato inammissibile; pertanto, per non pregiudicare la tutela sostanziale, occorre curare con particolare attenzione gli adempimenti formali relativi alla notificazione via PEC.
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