Sentenza del 09/12/2024 n. 1101 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di primo grado per nullità per carenza di motivazione e, nel merito, sosteneva di non essere l'effettivo titolare del conto estero cointestato col figlio (Sig. G.) ma mera delegata/interposta; pertanto l'obbligo di voluntary disclosure e di indicazione nel quadro RW gravava unicamente sul figlio.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione (richiamando la natura di cognizione piena del processo tributario) e, nel merito, ha confermato che la Sig.ra M.E., oltre ad essere cointestataria, aveva poteri di gestione pari al figlio e pertanto era obbligata a dichiarare le attività finanziarie estere nel quadro RW per gli anni contestati. Sono state confermate le sanzioni irrogate dall'Ufficio: €13.276,98 per il periodo 2005-2009 e €8.904,88 per il periodo 2010-2013; la soccombente è condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 186/2014 (voluntary disclosure)
La procedura di collaborazione volontaria è personale e l'adesione del figlio non può essere estesa automaticamente alla cointestataria; ogni soggetto titolare o con disponibilità deve presentare la propria istanza se vuole regolarizzare.
D.L. 30 aprile 1990 n. 167, art. 4, comma 1
Imponendo l'obbligo di indicazione nel modello dei redditi per chi detiene investimenti/attività finanziarie estere, la norma include non solo l'effettivo beneficiario ma anche chi abbia la disponibilità fattuale o la possibilità di movimentare somme (quindi anche cointestatari/gestori).
D.L. 30 aprile 1990 n. 167, art. 5, comma 4
Prevede che la sanzione per omessa dichiarazione sia commisurata al valore dell'intero investimento; da ciò deriva la legittimità della sanzione calcolata sul 100% del valore del conto contestato.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, comma 2, lettera u) e allegato tecnico
art. 1, co. 2, lett. u) e allegato tecnico
Definisce la nozione di titolare effettivo rilevante ai fini degli obblighi di dichiarazione; tuttavia la normativa sul monitoraggio fiscale estende l'obbligo anche a chi abbia disponibilità effettiva delle attività, non solo al beneficiario formale.
Giurisprudenza della Cassazione (richiami sul processo tributario)
Cass., sez. 5, 13/07/2012, n. 11935; Cass., sez. 5, 19/09/2014, n. 19750; Cass., sez. 5, 28/06/2016, n. 13294
Il processo tributario è a cognizione piena e mira all'accertamento sostanziale; quindi la carenza di motivazione contestata non è stata ritenuta decisiva perché il giudice di merito può comunque statuire sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La qualità di cointestatario di un conto estero e la disponibilità effettiva (potere di gestione, deleghe, firma) impongono l'obbligo di indicazione nel quadro RW, indipendentemente dall'essere l'effettivo beneficiario economico.
- La procedura di voluntary disclosure è personale: l'adesione di un soggetto non regolarizza automaticamente gli altri cointestatari; ogni interessato deve presentare la propria istanza per gli anni per i quali intende sanare la posizione.
- Le sanzioni per omessa dichiarazione possono essere calcolate sul valore dell'intero investimento; pertanto il rischio sanzionatorio per un cointestatario che non dichiari è elevato.
- In caso di contestazione, spetta al contribuente fornire prove forti e documentali (istrumenti bancari, deleghe, contratti, attestazioni della banca) per dimostrare che non aveva alcuna disponibilità o potere di gestione sul conto.
- Nel processo tributario il giudice valuta pienamente il merito: eccezioni formali sulla motivazione non sempre sono sufficienti a ottenere l'annullamento se il vizio non impedisce l'accertamento sostanziale della controversia.
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