Sentenza del 09/12/2024 n. 1100 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano beneficiato delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (L. n. 604/1954) all'atto di acquisto di un fondo. Successivamente una porzione del 50% del fondo è stata concessa in affitto alla "Azienda Agricola L.R. di B.A., P. e M. - Società Agricola". L'Ufficio ha emesso avviso di liquidazione ritenendo sopravvenuta la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7 L. n. 604/1954 (decadenza per cessazione della coltivazione diretta o per alienazione nei primi 5 anni) e dell'art. 11 del D.lgs. n. 228/2001 (che disciplina l'esenzione dalla decadenza in caso di affitto/cessione a familiari che svolgono attività agricola). I giudici di primo grado avevano ritenuto che i proprietari continuassero a coltivare direttamente la loro quota; la Corte d'appello ha invece ritenuto che il contratto fosse un vero e proprio affitto di fondo rustico, con corrispettivo e obblighi tipici, dal cui esito i concedenti hanno perso la disponibilità giuridica e la coltivazione diretta della porzione affittata. L'esimente prevista dall'art. 11 D.lgs. 228/2001 non si applicava perché la compagine sociale della società affittuaria non era composta esclusivamente da soggetti legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o coniugale con gli originari beneficiari, e quindi non ricorrevano i presupposti per la deroga alla decadenza.
La decisione
La Corte tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza di primo grado che dava ragione ai contribuenti. Ha ritenuto l'affitto genuino e rilevante ai fini della perdita del beneficio fiscale, non applicabile l'esimente per società perché la compagine sociale non soddisfaceva i requisiti di parentela esclusiva. Ha condannato i contribuenti al pagamento delle spese di giudizio in 1.500,00 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L. n. 604/1954
Art. 7 stabilisce la decadenza dalle agevolazioni se, entro cinque anni dall'acquisto, l'acquirente cessa di coltivare direttamente il fondo o lo aliena. La Corte ha applicato questa regola ritenendo che l'affitto costituisca cessazione della coltivazione diretta.
D.lgs. n. 228/2001
Art. 11 prevede un'esenzione dalla decadenza quando l'affitto o la vendita avviene a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano l'attività di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.). La Corte ha ritenuto che tale esimente possa valere anche per società, ma solo se la compagine societaria è esclusivamente composta dai soggetti qualificati; nel caso in esame il requisito non sussisteva.
Codice Civile
L'art. 2135 definisce l'attività di imprenditore agricolo; solo se gli affittuari/esercenti rientrano in questa definizione e sono i parenti/affini richiesti l'esimente di cui all'art. 11 D.lgs. 228/2001 può operare.
Massime di principio
- La concessione in affitto di un terreno agevolato ai sensi della L. 604/1954 equivale typicamente a cessazione della coltivazione diretta e determina la decadenza dalle agevolazioni, salvo che ricorra l'esimente normativa.
- L'esimente prevista dall'art. 11 del D.lgs. n. 228/2001 può essere applicata anche quando l'affitto o la vendita avvenga a favore di una società, ma solo se la compagine sociale è composta esclusivamente da soggetti legati da rapporto di parentela/coniugale/affinità nei limiti previsti e tali soggetti esercitano l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.
- La sostanza economica e giuridica dell'operazione (presenza di canone, diritti/obblighi tipici del contratto di affitto, effettiva perdita di disponibilità) viene valutata per determinare se l'operazione comporta decadenza dal beneficio, indipendentemente dalle giustificazioni formali dei contribuenti.
- Se si vuole mantenere l'agevolazione, occorre prestare attenzione alla composizione societaria dell'affittuaria (eventuale esclusività di soci qualificati) o evitare la perdita della coltivazione diretta (per esempio con accordi che non trasferiscano la disponibilità giuridica), sempre nel rispetto della normativa sostanziale e delle prassi antifrode.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare la permanenza della coltivazione diretta o dimostrare che i requisiti per l'esimente sono pienamente soddisfatti; in mancanza, l'Amministrazione può legittimamente recuperare le imposte non versate.
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