Cassazione Civile, Ordinanza n. 13086/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2016, con cui l’Amministrazione ha richiesto l’imposta unica sulle scommesse nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati e del bookmaker estero ritenuti obbligati in solido, qualificando l’attività di raccolta come svolta senza concessione e senza autorizzazione di pubblica sicurezza. La base imponibile è stata determinata in via induttiva, applicando il criterio del triplo della media provinciale dell’anno precedente e l’aliquota dell’8%, con interessi e sanzioni. I contribuenti hanno impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) erronea applicazione della disciplina introdotta dalla L. n. 220/2010, sostenendo che fosse riferita solo al gioco illecito e non al caso di operatore comunitario discriminato nell’accesso al sistema concessorio; 2) omessa pronuncia sulla modifica dell’imposta dal 1° gennaio 2016, che avrebbe trasformato il tributo in imposta diretta sul margine lordo, assoggettabile solo al bookmaker e non ai CTD; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla quantificazione dell’imponibile, contestando l’uso del criterio forfetario del triplo della media provinciale; 4) violazione delle libertà TFUE e del principio di non discriminazione, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE o di disapplicazione della normativa interna; 5) omessa pronuncia e illegittima applicazione delle sanzioni, invocando obiettiva incertezza normativa e conseguente assenza di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata: l’imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione, colpisce chiunque gestisca scommesse raccolte in Italia anche per conto di terzi, e il titolare del CTD risponde in solido con il bookmaker estero. La Corte ha escluso che la disciplina sia sanzionatoria o discriminatoria e ha negato la necessità di rinvio pregiudiziale. Ha inoltre affermato che la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 non ha abrogato quella speciale applicabile ai soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione, per i quali continua a operare il criterio forfetario del triplo della media provinciale e la relativa disciplina del d.l. n. 98/2011 e della L. n. 190/2014. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
L’imposta unica sulle scommesse si applica ai soggetti che gestiscono scommesse raccolte in Italia anche se privi di concessione; la disciplina non ha natura sanzionatoria e opera anche nei confronti del bookmaker estero e del titolare del CTD in rapporto di solidarietà.
art. 1, commi 64 e 66, lett. b)
Norma di interpretazione autentica e retroattiva che chiarisce il presupposto soggettivo dell’imposta unica sulle scommesse anche per attività svolte senza titolo concessorio.
art. 1, comma 644, lett. g)
Per i soggetti che offrono scommesse in Italia per conto proprio o di terzi, anche esteri, senza collegamento al totalizzatore nazionale, l’imposta è dovuta dal titolare dell’esercizio sul territorio nazionale e si applica su base forfetaria pari al triplo della media provinciale.
La nuova modalità di calcolo sul margine lordo riguarda gli operatori collegati al Totalizzatore nazionale o aderenti alla regolarizzazione, ma non abroga la disciplina speciale applicabile agli altri soggetti.
Resta applicabile ai soggetti non rientranti nel regime di regolarizzazione, insieme alla disciplina speciale di cui alla L. n. 190/2014.
TFUE
La Corte esclude la violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, ritenendo non discriminatorio il prelievo fiscale sulle scommesse raccolte in Italia.
Le doglianze di omessa pronuncia vengono respinte perché le questioni dedotte sono ritenute comunque infondate nel merito.
Le censure di violazione di legge e di omessa pronuncia sono dichiarate manifestamente infondate.
Nel procedimento accelerato, la definizione in conformità alla proposta consente la valutazione normativa della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
La Corte ritiene integrata un’ipotesi di abuso del processo e condanna i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore oltre alle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti in tema di sanzioni, ma la Corte non accoglie la doglianza.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’assenza di colpevolezza, ma la censura è respinta.
Invocato per l’obiettiva incertezza normativa; la Corte esclude che ciò incida sulla debenza delle sanzioni nel caso concreto.
Massime di principio
- L’imposta unica sulle scommesse si applica anche alle raccolte effettuate in assenza di concessione o autorizzazione, quando l’attività di gestione si svolga nel territorio italiano, con responsabilità del titolare del punto di raccolta e del bookmaker estero in regime di solidarietà.
- La nozione di "gestione" delle scommesse comprende le attività materiali e organizzative del centro di raccolta, quali messa a disposizione dei locali, ricezione delle giocate, trasmissione dei dati e pagamento delle vincite, senza che rilevi l’assunzione del rischio della scommessa.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 sul calcolo dell’imposta sul margine lordo non si applica automaticamente a tutti gli operatori, ma solo ai soggetti che rientrano nel regime previsto dalla norma; per gli altri continua a operare la disciplina speciale forfetaria.
- L’imposizione sulle scommesse raccolte in Italia non viola, di per sé, le libertà fondamentali del TFUE quando colpisce in modo non discriminatorio tutti gli operatori che svolgono l’attività sul territorio nazionale.
- La mera complessità del quadro normativo o l’evoluzione giurisprudenziale non bastano, da sole, a escludere la debenza delle sanzioni se la disciplina applicabile è stata ritenuta consolidata e univoca dalla giurisprudenza di legittimità.
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