Cassazione Civile, Ordinanza n. 26915/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Campobasso che aveva accolto l'appello della curatela fallimentare e ritenuto legittimo il decreto ingiuntivo fondato sul credito risarcitorio da inadempimento della transazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso dalla curatela fallimentare di una società per ottenere il pagamento di un credito risarcitorio collegato all'inadempimento di obbligazioni assunte in una transazione del 9 maggio 2005. La transazione riguardava, in sostanza, l'impegno di far assumere 15 dipendenti della società fallita e prevedeva, in caso di inadempimento, il diritto della curatela di richiedere somme predeterminate a titolo di danno. La società destinataria del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, poi respinta in appello. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per la gestione dell'appello e per l'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva invitato a regolarizzare la prova della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della società fallita contumace; 2) nullità/inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione per difetto delle formalità telematiche e delle attestazioni di conformità richieste; 3) violazione delle norme su risoluzione e transazione, sostenendo che il credito azionato non fosse azionabile autonomamente senza previa risoluzione della transazione, e che si trattasse del diritto originario connesso alla procedura esecutiva; 4) prescrizione del diritto risarcitorio, assumendone la natura extracontrattuale e diversa decorrenza; 5) violazione delle regole sulla responsabilità contrattuale e sull'efficacia del giudicato penale assolutorio, deducendo l'assenza di prova di un inadempimento colpevole imputabile alla società; 6) erroneità della decisione che ha ritenuto ammissibile in appello il deposito del fascicolo monitorio, ritenendo invece tardiva la produzione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, affermando che, una volta tempestivamente riattivato il processo, i vizi della notifica del ricorso in riassunzione non determinano estinzione ma impongono la rinnovazione della notificazione; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, qualificando la clausola transattiva come clausola avente funzione di liquidazione forfettaria del danno e richiamando l'autonomia tra azione risarcitoria e azione di risoluzione; ha dichiarato assorbito il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile il quinto, osservando che il giudice civile accerta autonomamente i fatti rilevanti ai fini dell'inadempimento, non essendo vincolato dall'assoluzione penale pronunciata per il fatto che non costituisce reato; ha dichiarato inammissibile anche il sesto, richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'ammissibilità del deposito in appello del fascicolo della fase monitoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Vengono richiamati i diversi vizi denunciabili in cassazione; le censure formulate sono state reputate in larga parte inammissibili perché miravano a sollecitare una diversa interpretazione del contratto e degli effetti processuali già risolta dal giudice di merito.
Le doglianze sulla asserita irritualità dell'ordinanza emessa nel giudizio di appello sono state ritenute infondate/inammissibili, in quanto il giudice può intervenire per assicurare il regolare contraddittorio.
Richiamati per contestare la riassunzione e l'integrità del contraddittorio; la Corte afferma la necessità di garantire il ripristino del contraddittorio, non l'estinzione automatica del processo.
Il termine di sei mesi riguarda il deposito del ricorso per riassunzione; se questo è tempestivo, il successivo vizio di notifica non comporta di per sé estinzione.
Applicabile in via analogica alla rinnovazione della notificazione dell'atto di riassunzione viziata; solo il mancato rispetto del termine per la rinnovazione può condurre all'estinzione.
L'estinzione del processo è conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica.
artt. 3-bis, 9 comma 1-bis e 11
Norme invocate per sostenere la nullità della notifica telematica; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente, valorizzando la sanatoria/rinnovazione e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
Provv. DGSIA 16 aprile 2014
Richiamato dalla ricorrente per le specifiche tecniche della notifica PEC; la Corte non ne ricava un effetto estintivo automatico.
La Corte ribadisce l'autonomia dell'azione di risarcimento rispetto a quella di risoluzione del contratto; la domanda risarcitoria può essere proposta autonomamente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura transattiva dell'accordo; la Corte qualifica la clausola come previsione di risarcimento forfettario collegata all'inadempimento.
Invocato per sostenere la necessità della risoluzione della transazione prima dell'azione risarcitoria; la Corte non accoglie tale impostazione.
Richiamati ai fini dell'interpretazione del testo transattivo; la Corte valorizza il dato letterale della clausola e la sua funzione di clausola penale/risarcitoria.
Invocato nel motivo sulla prescrizione per sostenere la natura extracontrattuale del credito; la Corte conferma invece la natura contrattuale della pretesa.
artt. 2935, 2943, 2946 e 2947 c.c.
Richiamati per la dedotta prescrizione; la Corte li considera irrilevanti alla luce della qualificazione contrattuale del credito e della proposizione del monitorio come atto interruttivo.
Richiamato per contestare l'imputabilità dell'inadempimento; la Corte ritiene inammissibile la censura perché non scalfisce l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato penale assolutorio nel civile; la Corte afferma che il giudice civile accerta autonomamente i fatti e non è vincolato dall'assoluzione per insussistenza del reato sotto il profilo soggettivo.
Evocati dalla ricorrente in relazione alla procedura esecutiva e alla pretesa originaria; la Corte non accoglie la tesi che subordinava la domanda risarcitoria a tale disciplina.
Richiamato per sostenere la tardività della produzione documentale; la Corte conferma l'orientamento delle Sezioni Unite sull'ammissibilità del deposito del fascicolo monitorio anche in appello nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato per la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se il processo interrotto viene tempestivamente riattivato mediante deposito del ricorso in riassunzione, un vizio della successiva notificazione dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza non determina automaticamente l'estinzione del giudizio: il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica, e solo l'inosservanza del termine assegnato per la rinnovazione produce estinzione.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare in modo meramente assertivo l'interpretazione data dal giudice di merito a una clausola contrattuale, se tale interpretazione si fonda sul testo dell'accordo e conduce a una qualificazione coerente della clausola come previsione di liquidazione forfettaria del danno da inadempimento.
- L'azione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale è autonoma rispetto all'azione di risoluzione del contratto: la domanda risarcitoria può essere proposta anche autonomamente, quando il titolo negoziale lo consenta o la pretesa sia ricavabile dal contenuto dell'accordo.
- Una clausola che predetermina la somma dovuta in caso di mancato adempimento di un'obbligazione contrattuale può essere qualificata come clausola penale o comunque come pattuizione di risarcimento forfettario, con l'effetto di limitare la prova del danno all'importo convenuto.
- L'assoluzione in sede penale per insussistenza del reato sotto il profilo soggettivo non vincola il giudice civile nell'accertamento dell'inadempimento o della responsabilità contrattuale, che devono essere valutati autonomamente sulla base delle prove offerte nel processo civile.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il fascicolo della fase monitoria può essere prodotto anche in appello, poiché i documenti già depositati nel procedimento monitorio non hanno natura di 'nuovi' ai fini del contraddittorio processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26815/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26816/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26817/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26819/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26820/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26821/2024 del 16/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →