Cassazione Civile, Ordinanza n. 30122/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su un'attività odontoiatrica associata, l'Amministrazione finanziaria emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2008-2011, recuperando a tassazione maggiori redditi fondati su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, l'Ufficio annullava in autotutela i maggiori redditi accertati sui prelevamenti, così che il contenzioso residuava solo sui versamenti. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso dei contribuenti, ritenendo giustificata una parte dei versamenti fino a concorrenza del fatturato dichiarato; la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio, affermando che i contribuenti avevano documentato l'intero ammontare dei compensi fatturati e dichiarati e che quindi tali compensi non potevano essere ricompresi nei versamenti sui conti correnti. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2727 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto giustificati i versamenti sulla base della sola corrispondenza al fatturato, mentre era necessaria una prova analitica per ciascun versamento; 2) in via subordinata, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non corretta la decisione della CTR perché, in tema di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica sulla riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili, mentre il giudice di merito deve verificare con rigore le prove offerte e dare conto espressamente delle risultanze relative a ciascuna operazione. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
prevede, in tema di accertamenti bancari, una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni dei conti correnti del contribuente
art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
richiamato in parallelo all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 come base normativa della presunzione legale nelle indagini finanziarie
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, che grava sul contribuente per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie
richiamato per distinguere la presunzione legale da quelle semplici, escludendo la necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti rilevati sui conti correnti del contribuente sono assistiti da una presunzione legale a favore dell'erario, che non richiede i requisiti propri delle presunzioni semplici.
- Il contribuente può vincere tale presunzione solo mediante prova analitica e specifica, indicando per ogni singolo versamento la relativa causale e dimostrando che le somme non si riferiscono a operazioni imponibili.
- Non è sufficiente, per superare l'accertamento bancario, la produzione di documentazione che attesti in modo globale l'ammontare dei compensi fatturati e dichiarati, ove non sia dimostrata la riferibilità di ciascuna movimentazione bancaria a tali compensi.
- Il giudice di merito, quando esamina contestazioni fondate su indagini finanziarie, deve verificare rigorosamente la prova offerta per ogni operazione e dare conto espressamente in motivazione delle risultanze relative a ciascun movimento.
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