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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33154/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente impugna il licenziamento intimatole il 15 ottobre 2018 per asserita soppressione della posizione di Chief Operating Officer nell’ambito di una riorganizzazione aziendale finalizzata anche alla riduzione dei costi. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande sulla illegittimità del recesso, ritenendo giustificato il licenziamento in quanto fondato su effettiva soppressione del posto e non viziato da arbitrarietà o violazione di buona fede e correttezza; aveva inoltre riconosciuto, su appello incidentale della lavoratrice, una differenza sull’indennità sostitutiva del preavviso per il valore dell’alloggio concesso come benefit. La ricorrente deduceva: (1) violazione del CCNL dirigenti e dei principi di buona fede/correttezza per la verifica giudiziale delle motivazioni del licenziamento e per la pretesa immutabilità della motivazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata riduzione dei costi per effetto dell’assunzione di una nuova dipendente che svolgeva parte delle sue mansioni; (3) violazione del CCNL e dei principi di buona fede/correttezza sul nesso causale e sulla sussistenza delle ragioni addotte dal datore; (4) violazione del CCNL e dei medesimi principi sulla nozione di giustificatezza del licenziamento. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 2121 c.c. e dell’art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. 917/1986 sul criterio di calcolo dell’equivalente dell’alloggio concesso gratuitamente ai fini dell’indennità di preavviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che, nel licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" va valutata in modo distinto rispetto a giustificato motivo e giusta causa, come parametro di esclusione di arbitrarietà, pretestuosità o violazione di buona fede e correttezza, con apprezzamento rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato l’effettiva soppressione della posizione e la riorganizzazione aziendale, mentre le censure della dirigente miravano solo a una diversa lettura dei fatti. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per novità, poiché la questione sul criterio di valutazione dell’alloggio ai fini del preavviso non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stato assolto l’onere di specifica allegazione della sua deduzione nei precedenti gradi. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 604/1966

    La disciplina limitativa del potere di licenziamento non si applica al rapporto dirigenziale, che resta nell’area della libera recedibilità.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Costituisce parametro distinto e non coincidente rispetto alla giustificatezza del licenziamento del dirigente.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è nozione distinta dalla giustificatezza del recesso dirigenziale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La giustificatezza del licenziamento del dirigente va misurata anche in rapporto ai canoni di buona fede e correttezza, per escludere arbitrarietà o pretestuosità.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica giustifica, entro limiti di non arbitrarietà, la discrezionalità dell’imprenditore nelle ristrutturazioni aziendali e nella scelta dei dirigenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro di denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull’omesso esame di fatti decisivi resta limitato nei termini rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 34 CCNL dirigenti aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la verifica della motivazione del recesso e la giustificatezza del licenziamento.

  • art. 39 CCNL dirigenti aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la verifica della motivazione del recesso e la giustificatezza del licenziamento.

  • art. 2121 c.c.

    Stabilisce che, ai fini del computo dell’indennità di preavviso, deve farsi parte della retribuzione anche l’equivalente dell’alloggio dovuto al prestatore.

  • art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    Invocato dalla società ricorrente incidentale come criterio già pacificamente applicabile per la valorizzazione fiscale e contributiva dell’alloggio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento del dirigente la nozione di giustificatezza è autonoma rispetto a giustificato motivo e giusta causa: il controllo giudiziale mira soprattutto a escludere arbitrarietà, pretestuosità, persecuzione o violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
  • Se il recesso dirigenziale è fondato su una riorganizzazione aziendale e sulla soppressione della posizione, il giudice di merito può ritenere integrata la giustificatezza anche senza un rigoroso accertamento delle ragioni tipiche richieste per altri lavoratori subordinati.
  • In materia di licenziamento del dirigente per esigenze organizzative, il repechage è incompatibile con il regime di libera recedibilità proprio della posizione dirigenziale.
  • Le contestazioni che mirano solo a una diversa lettura delle risultanze fattuali non integrano violazione di legge e non sono deducibili in cassazione come se fossero errori di merito.
  • Quando si propone per la prima volta in cassazione una questione giuridica che implica accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, è necessario dimostrare specificamente di averla dedotta nei gradi di merito, indicando l’atto processuale pertinente; in difetto, il motivo è inammissibile per novità.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificatezza del recesso
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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