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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14721/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per violazione delle prescrizioni relative alla gestione di veicoli fuori uso e rifiuti (art. 13, comma 1, D.Lgs. 209/2003 e art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006). Contestavano la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), l'attribuzione di un'unica condotta per più contestazioni, la qualificazione delle violazioni come idonee a integrare reati di pericolo presunto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 132, 133 e 62‑bis c.p.) e l'ingiustificato riconoscimento del risarcimento a favore del Comune e della Provincia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto generiche e ripetitive le censure sul piano della valutazione probatoria, confermando che le violazioni delle prescrizioni autorizzative configurano reati di pericolo presunto e che la pluralità e la gravità degli addebiti, con precedenti specifici, escludevano la particolare tenuità. Ha altresì ritenuto corretta la liquidazione del danno in favore del Comune e della Provincia come lesione di diritti particolari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (art. 13, comma 1)

    art. 13, comma 1, d. lgs. n. 209/2003

    La Corte ha confermato che la violazione delle prescrizioni tecniche per la gestione dei veicoli fuori uso integra la fattispecie prevista; si tratta di reato di pericolo presunto per il quale non è richiesta la prova del danno concreto.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256, comma 4)

    art. 256, comma 4, d. lgs. n. 152/2006

    La violazione delle prescrizioni autorizzative in materia di gestione rifiuti è reato formale di pericolo; la Corte ha ritenuto sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni (es. stoccaggio, planimetria, strumenti di controllo) per la configurazione del reato.

  • Codice di procedura penale (art. 192)

    art. 192, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la valutazione probatoria, rendendo le doglianze inammissibili per genericità.

  • Codice penale (art. 131‑bis)

    La Corte ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità perché le violazioni erano plurime, di gravità e con elementi che facevano presumere ripetitività, anche alla luce di precedenti specifici.

  • Codice penale (artt. 132, 133, 62‑bis)

    artt. 132, 133 e 62‑bis, cod. pen.

    Richiamati in relazione alla pena e alle attenuanti: la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche, valutando la gravità, la ripetitività e il comportamento successivo degli imputati.

  • Codice civile (art. 2043)

    Utilizzato per il risarcimento del danno da parte civile: la Corte ha confermato che Comuni e Province possono ottenere risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione di loro diritti particolari.

  • D.Lgs. 152/2006 (art. 208)

    art. 208 del d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione all'autorizzazione provinciale e alle prescrizioni richiamate nell'imputazione; la Corte ha ritenuto rilevante il richiamo normativo per la configurazione della violazione autorizzativa.

  • D.L. 137/2020 (art. 23, comma 8)

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato procedimentalmente: i ricorsi sono stati trattati per scritto (cartolarmente) in assenza di istanza di discussione orale.

Massime di principio

  • La violazione formale delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale può integrare reati di pericolo presunto anche in assenza di prova del danno concreto: occorre cura nella piena ottemperanza alle disposizioni tecniche (recinzioni, impermeabilizzazioni, stoccaggi, cartellonistica, strumenti di controllo).
  • In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: le critiche che replicano la ricostruzione del merito senza specifiche censure argomentate sono spesso dichiarate generiche e inammissibili.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) è necessario dimostrare carattere isolato, modesta gravità, assenza di ripetitività e basso grado di colpevolezza; precedenti specifici o pluralità/gravità delle violazioni ostano al riconoscimento.
  • Le amministrazioni pubbliche locali (Comuni, Province) possono costituirsi parte civile e ottenere risarcimento per lesione di diritti particolari (anche non patrimoniali) connessi alla qualità della vita e alla tutela ambientale, purché dimostrino il nesso con le condotte illecite.
  • Nel contenzioso penale‑ambientale è importante documentare tempestivi e oggettivi interventi di ripristino e comportamenti correttivi per mitigare il giudizio sulla responsabilità e sulle pene accessorie; tuttavia tali interventi possono non essere sufficienti se sussistono elementi di ripetitività o precedenti.

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