Cassazione Penale, Sentenza n. 14721/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per violazione delle prescrizioni relative alla gestione di veicoli fuori uso e rifiuti (art. 13, comma 1, D.Lgs. 209/2003 e art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006). Contestavano la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), l'attribuzione di un'unica condotta per più contestazioni, la qualificazione delle violazioni come idonee a integrare reati di pericolo presunto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 132, 133 e 62‑bis c.p.) e l'ingiustificato riconoscimento del risarcimento a favore del Comune e della Provincia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto generiche e ripetitive le censure sul piano della valutazione probatoria, confermando che le violazioni delle prescrizioni autorizzative configurano reati di pericolo presunto e che la pluralità e la gravità degli addebiti, con precedenti specifici, escludevano la particolare tenuità. Ha altresì ritenuto corretta la liquidazione del danno in favore del Comune e della Provincia come lesione di diritti particolari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (art. 13, comma 1)
art. 13, comma 1, d. lgs. n. 209/2003
La Corte ha confermato che la violazione delle prescrizioni tecniche per la gestione dei veicoli fuori uso integra la fattispecie prevista; si tratta di reato di pericolo presunto per il quale non è richiesta la prova del danno concreto.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256, comma 4)
art. 256, comma 4, d. lgs. n. 152/2006
La violazione delle prescrizioni autorizzative in materia di gestione rifiuti è reato formale di pericolo; la Corte ha ritenuto sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni (es. stoccaggio, planimetria, strumenti di controllo) per la configurazione del reato.
Codice di procedura penale (art. 192)
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la valutazione probatoria, rendendo le doglianze inammissibili per genericità.
La Corte ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità perché le violazioni erano plurime, di gravità e con elementi che facevano presumere ripetitività, anche alla luce di precedenti specifici.
Codice penale (artt. 132, 133, 62‑bis)
artt. 132, 133 e 62‑bis, cod. pen.
Richiamati in relazione alla pena e alle attenuanti: la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche, valutando la gravità, la ripetitività e il comportamento successivo degli imputati.
Utilizzato per il risarcimento del danno da parte civile: la Corte ha confermato che Comuni e Province possono ottenere risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione di loro diritti particolari.
art. 208 del d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione all'autorizzazione provinciale e alle prescrizioni richiamate nell'imputazione; la Corte ha ritenuto rilevante il richiamo normativo per la configurazione della violazione autorizzativa.
D.L. 137/2020 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato procedimentalmente: i ricorsi sono stati trattati per scritto (cartolarmente) in assenza di istanza di discussione orale.
Massime di principio
- La violazione formale delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale può integrare reati di pericolo presunto anche in assenza di prova del danno concreto: occorre cura nella piena ottemperanza alle disposizioni tecniche (recinzioni, impermeabilizzazioni, stoccaggi, cartellonistica, strumenti di controllo).
- In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: le critiche che replicano la ricostruzione del merito senza specifiche censure argomentate sono spesso dichiarate generiche e inammissibili.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) è necessario dimostrare carattere isolato, modesta gravità, assenza di ripetitività e basso grado di colpevolezza; precedenti specifici o pluralità/gravità delle violazioni ostano al riconoscimento.
- Le amministrazioni pubbliche locali (Comuni, Province) possono costituirsi parte civile e ottenere risarcimento per lesione di diritti particolari (anche non patrimoniali) connessi alla qualità della vita e alla tutela ambientale, purché dimostrino il nesso con le condotte illecite.
- Nel contenzioso penale‑ambientale è importante documentare tempestivi e oggettivi interventi di ripristino e comportamenti correttivi per mitigare il giudizio sulla responsabilità e sulle pene accessorie; tuttavia tali interventi possono non essere sufficienti se sussistono elementi di ripetitività o precedenti.
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