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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14706/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonafede era stato condannato in giudizio abbreviato e in appello per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) a seguito di un sinistro del 6 dicembre 2020 in cui, guidando una Peugeot 3008, tamponò la Fiat Uno condotta da Giuseppe Mannella, che era fermata per la presenza di un grande ramo sulla carreggiata; lo scorrimento del veicolo del Mannella provocò l'impatto con una terza vettura e, dopo lesioni gravissime, Mannella decedette il 14 dicembre 2020. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che l'evento fu causato autonomamente dall'omessa segnalazione della sosta e dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima (quindi interruzione del nesso causale); (2) errore nella valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.) e mancata considerazione dell'assenza di precedenti, con conseguente pena ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, una mera richiesta di revisione del merito e che non fossero dedotti vizi di legittimità idonei a superare il filtro di ammissibilità. I giudici hanno confermato la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito: la velocità tenuta (circa 80 km/h) era inidonea rispetto alle avverse condizioni meteorologiche, l'urto iniziale del Bonafede è stato la condizione sine qua non che ha innescato la concatenazione causale, e le condotte della vittima (mancata segnalazione luminosa e mancato uso della cintura) non escludevano il nesso causale né erano sufficienti, da sole, a determinare l'evento. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittimo il loro diniego sulla base della gravità della condotta e ha confermato il riconoscimento di attenuanti specifiche (pieno e soddisfattivo risarcimento, ecc.) e la determinazione della pena al minimo edittale come adeguata. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una somma a titolo di liquidazione per la parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; applicata per ritenere la responsabilità penale del conducente che cagiona, con colpa, la morte di una persona nella circolazione stradale. La Corte ha confermato l'applicazione ritenendo integrato l'evento come conseguenza della condotta colposa dell'imputato.

  • d.lgs. 285/1992 art. 141, commi 1 e 2 (Codice della strada)

    Richiama l'obbligo di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada e di conservare il controllo del veicolo; la Corte ha ritenuto che, pur essendo il limite 90 km/h, la velocità concreta (80 km/h) in condizioni di pioggia battente e vento fosse non adeguata alle regole cautelari previste dall'art. 141 e abbia costituito colpa specifica.

  • art. 153 c.d.s. comma 7

    Prevede l'obbligo di adottare modalità di segnalazione in caso di sosta; il mancato uso della segnalazione da parte della vittima è stato valutato ma ritenuto insufficiente a escludere il nesso causale originato dall'imputato.

  • art. 172 c.d.s.

    Prevede l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza; la Corte ha rilevato che la mancata utilizzazione non ha costituito causa esclusiva dell'evento mortale e pertanto non ha interrotto il nesso di causalità.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta per il pieno e soddisfattivo risarcimento del danno; la Corte ne ha preso atto come elemento mitigante nel calcolo della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che disciplina il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dopo la riforma del 2008; la Corte ha richiamato il principio che lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della condotta.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato l'adeguatezza della pena richiamandosi ai parametri di questo articolo e fissando la pena al minimo edittale in presenza delle attenuanti riconosciute.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Principi di causalità e di imputazione dell'evento; la Corte ha applicato i principi relativi alla prevedibilità e all'evitabilità dell'evento nello stabilire che il comportamento del ricorrente è stato causa necessaria dell'evento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto della motivazione; il ricorrente denunciava violazione di tale norma ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e non illogica, dunque incompatibile con un vizio di motivazione rilevante in cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti: le critiche che richiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili; l'impugnazione deve evidenziare vizi di diritto.
  • In tema di sinistri stradali la violazione della regola di adattare la velocità alle condizioni atmosferiche (art. 141 C.d.S.) può integrare colpa specifica anche se il conducente non superava il limite legale, quando la velocità concreta risulti incongrua rispetto alle condizioni della strada.
  • La mancata adozione di cautele da parte della vittima (es. segnalazione della sosta, mancato uso della cintura) non esclude automaticamente il nesso causale: per interromperlo devono ricorrere cause sopravvenute assolutamente anomale, autonome e straordinarie rispetto al processo causale innescato dall'agente.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) lo stato di incensuratezza non è più sufficiente: il giudice può legittimamente negarle se prevale la gravità della condotta e deve motivare la scelta con riferimento agli elementi dell'art. 133 c.p.
  • Quando si contesta la motivazione dei giudici di merito va dimostrata l'incongruenza o illogicità manifesta della motivazione stessa: mere alternative ricostruttive non bastano per ottenere accoglimento in sede di legittimità.
  • Nel valutare la causalità penale si applica il criterio della prevedibilità ed evitabilità: l'evento è imputabile se era concretamente prevedibile e il comportamento dell'agente poteva evitarlo con le normali cautele.

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