Cassazione Penale, Sentenza n. 14700/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato "non doversi procedere" per carenza della condizione di procedibilità (mancata querela) in relazione a reati di furto (art. 624 e connessi), dopo che il P.M. in udienza aveva chiesto la modifica dell'imputazione mediante contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 (furto su cose destinate a pubblico servizio) che avrebbe reso i reati procedibili d'ufficio. Il Tribunale ritenne la modifica tardiva rispetto al decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022 e quindi emise immediata sentenza di improcedibilità. La Procura ha impugnato sostenendo che il P.M. può modificare l'imputazione in dibattimento (art. 517 c.p.p.) anche dopo il mutamento del regime della procedibilità, e che il Tribunale ha violato le norme sul contraddittorio e sulla possibilità dell'organo dell'accusa di esercitare il potere-dovere di azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza del Tribunale e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il prosieguo. Ha stabilito che la contestazione suppletiva formulata dal P.M., effettuata in udienza prima della declaratoria di improcedibilità, era valida e poteva rendere i reati procedibili d'ufficio; che il Tribunale ha anticipato illegittimamente la pronuncia ex art. 129 c.p.p. senza garantire il confronto sulle nuove contestazioni e ha quindi violato il principio del contraddittorio e le garanzie previste dall'art. 519 c.p.p.; infine, ha escluso che la pronuncia delle Sezioni Unite su prescrizione (sent. Domingo) sia automaticamente estendibile all'istituto diverso dell'improcedibilità per mancanza di querela.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Modificato dal d.lgs. 150/2022: il furto può diventare procedibile a querela; nella fattispecie la qualificazione del bene (energia elettrica) può incidere sulla procedibilità se si configura l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Aggravante per furto su cose destinate a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva può rendere il reato procedibile d'ufficio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. "Riforma Cartabia"), art. 2, comma 1
Ha modificato la procedibilità di alcuni reati (trasformando taluni reati in procedibili a querela salvo ipotesi in cui sussista aggravante che rende procedibile d'ufficio); il decorso del termine previsto dall'art. 85 incide sul regime di procedibilità ma non esclude il potere del P.M. di contestare suppletivamente un'aggravante in dibattimento
art. 85 d.lgs. 150/2022
Individua il termine transitorio per la presentazione della querela dopo la modifica normativa; il Tribunale aveva ritenuto decorso tale termine, ma la Corte ha precisato che ciò non impedisce automaticamente la modifica dell'imputazione in dibattimento
art. 517 c.p.p.
Regola la contestazione suppletiva in dibattimento: il P.M. può formulare nuove contestazioni (es. aggravanti) in dibattimento, purché entro i limiti temporali del dibattimento non ancora concluso
art. 519 c.p.p.
Garantisce le forme del contraddittorio e le tutele per l'imputato in caso di nuove contestazioni: la modifica deve rispettare le garanzie difensive
art. 129 c.p.p.
Prevede la declaratoria immediata di non doversi procedere quando rilevata una causa di non punibilità o improcedibilità; la sua applicazione richiede rispetto del contraddittorio e non può anticipare illegittimamente la discussione sulle nuove contestazioni
art. 469 c.p.p.
Regola il proscioglimento predibattimentale; il giudice può prosciogliere se non è utile procedere al vaglio dibattimentale, ma deve comunque sentire le parti se necessario
art. 103 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale citato come cornice costituzionale che giustifica il potere-dovere del P.M. di esercitare l'azione penale, pur entro i limiti procedurali
Massime di principio
- Il P.M. ha il potere-dovere di modificare l'imputazione in dibattimento (contestazione suppletiva, art. 517 c.p.p.) e tale potere può essere esercitato anche per far emergere un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, purché la modifica avvenga prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale.
- La dichiarazione di improcedibilità o di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede rispetto pieno del contraddittorio: il giudice non può pronunciarsi immediatamente senza aver consentito il confronto sulle nuove contestazioni e senza aver valutato le garanzie difensive previste dall'art. 519 c.p.p.
- Il decorso del termine transitorio previsto dalla Riforma (art. 85 d.lgs. 150/2022) non determina automaticamente l'impossibilità per il P.M. di operare in dibattimento una contestazione suppletiva che cambi il regime di procedibilità, se tale contestazione è formulata nei limiti consentiti dal dibattimento.
- Non è possibile estendere meccanicamente principi applicati alla prescrizione (come nella sentenza Domingo sulle contestazioni sopravvenute rispetto alla prescrizione) all'istituto diverso e strutturalmente distinto dell'improcedibilità per mancanza di querela: prescrizione e improcedibilità hanno natura e conseguenze differenti.
- In casi simili il giudice deve: (a) sospendere la pronuncia immediata e aprire il confronto tra le parti su eventuali modifiche dell'imputazione; (b) verificare la fondatezza degli elementi acquisiti in istruttoria che giustificano la contestazione suppletiva; (c) garantire le garanzie difensive prima di decidere sulla improcedibilità.
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