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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14710/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato "non doversi procedere" ai sensi dell'art.129 c.p.p. per mancanza di querela rispetto al reato di furto (art.624 e 625 c.p.), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva del Pubblico Ministero relativa alla circostanza aggravante "cosa destinata a pubblico servizio" (art.625 n.7 c.p.) e quindi la querela non più tempestiva ai sensi della nuova disciplina (art.85 D.Ivo 150/2022). Il Procuratore ha impugnato in cassazione per violazione di legge sostenendo che il PM poteva validamente formulare la contestazione suppletiva in dibattimento (art.517 c.p.p.), rendendo il reato procedibile d'ufficio, e che il giudice non poteva precludere tale attività né dichiarare l'improcedibilità senza consentire il contraddittorio e le garanzie previste (art.519 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale ha illegittimamente precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art.517 c.p.p.), anticipando una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. prima che si esaurisse il segmento processuale utile per la contestazione e senza garantire il contraddittorio (art.519 c.p.p.). La pronuncia di merito è stata qualificata affetta da nullità assoluta di ordine generale (artt.178 e 179 c.p.p.) e la sentenza impugnata è stata annullata per violazione di legge, con ordine di ristabilire il corretto esercizio dell'azione penale e di consentire il riesame della posizione alla luce della contestazione suppletiva e delle garanzie difensive indicate (il Pubblico ministero era legittimato a contestare l'aggravante e, conseguentemente, la procedibilità poteva essere d'ufficio).

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina la declaratoria immediata delle cause di non punibilità o di improcedibilità; la Corte chiarisce che non legittima il giudice a pronunciare de plano prima che sia esaurita la fase in cui il PM può validamente effettuare contestazioni suppletive.

  • art. 624 c.p.

    Norma del codice penale sul furto, titolo del reato ascritto all'imputato.

  • art. 625 c.p. (n.2 e n.7)

    Prevede circostanze aggravanti del delitto di furto; la n.7 (cosa destinata a pubblico servizio) rileva perché modifica il regime di procedibilità rendendo il reato perseguibile d'ufficio.

  • art. 516 c.p.p.

    Regola le "nuove contestazioni" in dibattimento: disciplina la modifica dell'imputazione in corso di dibattimento a fini di adeguamento all'emergente quadro probatorio.

  • art. 517 c.p.p.

    Attribuisce al Pubblico Ministero il potere di contestare in dibattimento un reato concorrente o una circostanza aggravante; secondo la Corte tale facoltà non richiede autorizzazione del giudice e non è soggetta a termini di decadenza correlati alla querela.

  • art. 518 c.p.p.

    Regola la contestazione di fatti nuovi e prevede il ruolo autorizzatorio del presidente del collegio; distinto dall'art.517 che riguarda circostanze aggravanti e reati connessi.

  • art. 519 c.p.p.

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva (salvo recidiva), il diritto di chiedere un termine a difesa per esercitare le garanzie difensive: il giudice deve concedere tempo per la preparazione della difesa.

  • art. 520 c.p.p.

    Regole procedurali successive alla contestazione suppletiva (es. sospensione del dibattimento e fissazione di nuova udienza) che il Tribunale avrebbe dovuto applicare una volta effettuata la contestazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Imposta la correlazione necessaria tra l'imputazione e la sentenza: il giudice deve decidere sul capo effettivamente contestato all'imputato.

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; la Corte lo utilizza per fondare il dovere del PM di esercitare l'azione penale anche con contestazioni suppletive in dibattimento.

  • art. 85 D.Ivo 150/2022

    Normativa che ha introdotto, tra l'altro, modifiche sui termini di proposizione della querela; il Tribunale aveva ritenuto tale termine decaduto ma la Cassazione ha ritenuto inapplicabile la preclusione rispetto alla contestazione suppletiva del PM in dibattimento.

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    Disciplinano le nullità; la Corte ha ritenuto che la preclusione operata dal Tribunale ha determinato una nullità assoluta di ordine generale attinente all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione.

  • art. 569 c.p.p.

    Norma sulle conseguenze della cassazione; la decisione richiama gli istituti relativi agli effetti della nullità e alle modalità di rimessione al giudice di merito (anche se la motivazione è troncata, la Cassazione ha qualificato la decisione del Tribunale come affetta da nullità che imponeva intervento).

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva della circostanza aggravante ai sensi dell'art.517 c.p.p. può essere effettuata dal Pubblico Ministero in dibattimento anche se gli elementi erano già emersi nelle indagini preliminari; il giudice non può impedirla né sindacarla preventivamente.
  • Quando il PM esercita legittimamente la contestazione suppletiva che rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice deve decidere sul capo così modificato e garantire il termine difensivo previsto dall'art.519 c.p.p.; non è corretto pronunciarsi sulla precedente imputazione come se nulla fosse intervenuto.
  • L'art.129 c.p.p. non giustifica una declaratoria "de plano" di improcedibilità quando esiste ancora il segmento processuale utile per la contestazione suppletiva e per il contraddittorio: il favor rei non può comprimere l'obbligatorietà dell'azione penale né il diritto di difesa.
  • La possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento mira a evitare che omissioni o errori nella formulazione iniziale precludano l'accertamento completo del fatto; l'imputato è comunque tutelato dal diritto a tempo e mezzi per la difesa.
  • Il giudice che preclude illegittimamente l'esercizio dell'azione penale da parte del PM o rifletta decisioni che comprimono il contraddittorio può incorrere in nullità assolute di rilevanza generale (artt.178-179 c.p.p.), con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

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