Cassazione Penale, Sentenza n. 14702/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per cassazione deducendo in via unitaria violazione di legge e travisamento della prova per errata valutazione delle fonti probatorie e illogicità della motivazione. Contestavano in particolare la ricostruzione sulla dinamica dell'ingresso della vittima nel capannone (sostenendo che la persona offesa sarebbe entrata dalla parte anteriore per mera fatalità), la valutazione sullo stato dei cancelli (chiusi con catenaccio ma non a chiave), l'interpretazione delle impronte e delle orme, la valutazione delle ferite rispetto al punto di accesso e l'assenza di prova che la mancata chiusura dei lucchetti abbia inciso causalmente sull'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti costituissero una diversa lettura delle stesse prove già valutate in doppia conforme dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, ossia una mera richiesta di riconsiderazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che fosse configurabile un travisamento della prova ai sensi utili per la cassazione, non essendovi stata l'introduzione, nella motivazione di secondo grado, di elementi probatori nuovi rispetto al materiale istruttorio. Quanto alla doglianza sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la Corte ha ricordato che tale violazione non è sanzionata a pena di nullità o inutilizzabilità e quindi non è deducibile in cassazione salvo i limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e). Sono state confermate le valutazioni di merito circa il consolidamento della pericolosa prassi aziendale (cancellare non serrati con lucchetto) e la responsabilità per omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche operata in capo ai dirigenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La mancata osservanza dell'art. 192 non è automaticamente sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto la sua violazione non è, di per sé, motivo di cassazione salvo che sia dedotta nei termini consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e) come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Illustra i limiti dei motivi di ricorso per cassazione: la lett. c) riguarda i vizi rilevabili se previsti a pena di nullità ecc.; la lett. e) consente deduzioni di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha applicato tali principi per escludere la deducibilità delle doglianze relative all'art. 192 e per valutare il presunto travisamento della prova
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'accertamento che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti profili tali da invocare l'art. 616 per escludere la responsabilità dei ricorrenti per l'inammissibilità
Massime di principio
- In caso di doppia conforme (tribunale e corte d'appello) la Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse prove sono normalmente inammissibili o infondati
- La deduzione di violazioni delle regole sulla valutazione delle prove deve evidenziare vizi di motivazione manifesti, contraddittori o l'impiego di elementi probatori nuovi nella motivazione di secondo grado per potere costituire motivo utile in cassazione
- La presunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è automaticamente azionabile in cassazione se la mancata osservanza non è sanzionata a pena di nullità; va dunque inquadrata nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e)
- Per contestare responsabilità per inosservanza delle norme antinfortunistiche in casi simili è efficace dimostrare l'esistenza di una prassi aziendale consolidata e nota ai vertici che abbia creato il rischio, piuttosto che affidarsi solo a dubbi sulla dinamica ricostruita in fatto
- La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta normalmente condanna alle spese e spesso sanzione pecuniaria; pertanto valutare attentamente le ragioni di cassazione prima di proporla
- Per impugnare con successo la decisione di merito in materia di responsabilità da infortunio sul lavoro occorre proporre censure di diritto chiare (es. violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità, errori di diritto nella motivazione) o dimostrare che la corte di appello ha utilizzato elementi probatori non presenti nel materiale processuale di primo grado
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