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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23396/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La società appaltatrice aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società gestrice dell’impianto, che chiedeva il pagamento di oneri di stabilizzazione, produzione di CDR, tariffa di conferimento, tributo speciale ambientale ed IVA per conferimenti effettuati in un determinato periodo. L’appaltatrice sosteneva di non essere obbligata verso la gestrice dell’impianto ma solo verso il Comune, contestava la debenza di aumenti tariffari sopravvenuti e del tributo speciale, e chiedeva anche la rivalsa/manleva verso il Comune. Il Comune, a sua volta, assumeva di essere liberato per effetto del contratto di appalto e di accordi successivi. In cassazione, la società fallita ha dedotto, tra l’altro, erronea esclusione della cessazione della materia del contendere in relazione a transazioni intervenute, errata qualificazione del rapporto come delegazione di pagamento, violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e omesso esame di fatti decisivi. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la fattispecie andasse qualificata come accollo liberatorio/cumulativo e che vi fosse riconoscimento del debito da parte dell’appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la qualificazione della fattispecie come delegazione di pagamento/delegazione idonea a fondare una responsabilità solidale dell’appaltatrice verso il gestore dell’impianto. Ha rilevato che mancava un adeguato accertamento di un vero accordo trilaterale o di un invito del Comune rivolto all’appaltatrice a obbligarsi verso il creditore, e che non potevano attribuirsi valore decisivo al mero ricevimento delle fatture, anche perché solo alcune erano state emesse nei confronti dell’appaltatrice e risultavano contestate. Di conseguenza, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi indicati. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, mentre il primo motivo del ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.; il secondo motivo incidentale è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere richiede il venir meno dell’interesse alla decisione; non basta l’allegazione unilaterale di un fatto sopravvenuto contestato dalla controparte.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata dedotta, ma nei motivi accolti la Corte ha concentrato l’attenzione sulla qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e documentale in tema di tariffe sopravvenute.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove e dei documenti da parte del giudice di merito.

  • art. 1268 c.c.

    Richiamato per distinguere la delegazione di debito/promittendi dalla mera delegazione di pagamento.

  • art. 1269 c.c.

    Richiamato per affermare che nella delegazione di pagamento il delegatario non ha azione diretta contro il delegato, salvo conversione in delegazione di debito per accettazione dell’incarico.

  • art. 1273, secondo comma, c.c.

    Invocato dal Comune per sostenere la liberazione del debitore originario e la diversa qualificazione del rapporto come accollo.

  • artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.

    Richiamati per sostenere che l’interpretazione del contratto d’appalto avrebbe dovuto tener conto del testo letterale e del coordinamento con gli atti di gara.

  • art. 3 della legge n. 549 del 1995

    Norma richiamata in tema di tributo speciale sui rifiuti; la ricorrente sosteneva che il soggetto passivo fosse il gestore dell’impianto con rivalsa verso il conferente.

  • artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocati per contestare l’assoggettamento ad IVA dell’importo del tributo speciale, ritenuto non corrispettivo di beni o servizi.

  • d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 1

    Richiamato dal Comune a sostegno dell’accollo cumulativo ex lege, ma ritenuto non applicabile perché norma abrogata.

  • art. 264 del d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato per affermare l’abrogazione della disciplina precedente invocata dal Comune.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non trascriveva o indicava in modo specifico gli atti e documenti su cui si fondavano le censure.

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    Il fallimento sopravvenuto nel giudizio di legittimità non interrompe il processo; il curatore può intervenire per tutelare la massa.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se le parti non concordano sul venir meno dell’interesse alla decisione o se l’atto sopravvenuto non definisce integralmente il rapporto controverso.
  • Nella delegazione di pagamento il creditore non acquista, di regola, azione diretta contro il delegato; per configurare una delegazione di debito o una diversa assunzione dell’obbligo serve un accordo idoneo tra delegante e delegato, non desumibile dal solo invio o ricevimento di fatture.
  • Il mero comportamento passivo del preteso debitore, in assenza di un chiaro invito del debitore originario a obbligarsi verso il terzo, non è sufficiente a provare l’accettazione di una delegazione o l’assunzione di un’obbligazione diretta.
  • Quando si censura in cassazione l’erronea valutazione di documenti o atti negoziali, il ricorso deve rispettare rigorosamente il principio di specificità, trascrivendo o indicando precisamente il contenuto rilevante degli atti richiamati.
  • L’interpretazione del contratto e dei suoi rapporti con gli atti di gara deve essere ricostruita sulla base del testo negoziale e del complesso degli atti, ma la censura in cassazione richiede un effettivo e specifico confronto con quanto accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCessione del creditoImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziarioTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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