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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18732/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente collegati a un mutuo ipotecario. In primo grado era stata dichiarata la nullità di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi su uno dei conti e il superamento del tasso soglia usurario su due rapporti, con condanna della banca alla restituzione di varie somme. La corte d'appello ha invece riformato in larga parte la decisione, escludendo la ripetizione per usura e per anatocismo successivo al 30/6/2000. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina antiusura, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato il principio di irrilevanza dell'usura sopravvenuta anche a rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, nei quali sarebbero rilevanti le modifiche unilaterali dei tassi ex art. 118 T.U.B. e il conseguente assenso del cliente; 2) violazione della disciplina sull'usura in relazione all'esclusione delle commissioni di massimo scoperto dal computo; 3) violazione delle norme sull'anatocismo, contestando che la previsione nel mutuo del pagamento trimestrale degli interessi giustificasse la capitalizzazione sul conto di regolamentazione. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per asserita contraddittorietà nella decisione sull'anatocismo, perché la corte d'appello aveva riformato la condanna per il periodo successivo al 1/7/2000 ma confermato quella relativa al periodo anteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi della società, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare un omesso esame di fatti decisivi (in particolare la asserita modifica unilaterale dei tassi da parte della banca), senza rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata. Anche il motivo incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una lettura non coerente della decisione di merito e, comunque, su una questione di fatto non adeguatamente coltivata nei gradi precedenti. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 108/1996

    Richiamato come norma di riferimento della disciplina antiusura; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili i motivi di ricorso.

  • art. 1 d.l. n. 394/2001 conv. in l. n. 24/2001

    Citate come norme invocate contro la sentenza d'appello in tema di usura; non vengono esaminate nel merito per inammissibilità.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato quale parametro penale dell'usura nei rapporti di finanziamento e bancari.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della pattuizione degli interessi usurari e la conseguente gratuità del rapporto; la Corte non decide nel merito.

  • art. 118 T.U.B.

    Richiamato per sostenere che nei conti correnti a tempo indeterminato le modifiche unilaterali dei tassi possono rilevare ai fini della verifica dell'usura.

  • art. 3 Cost.

    Citate nel primo motivo di ricorso insieme alla disciplina antiusura.

  • artt. 1283 e 1284 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo per contestare la legittimità dell'anatocismo e la periodicità trimestrale degli addebiti.

  • delibera CICR 9/2/2000

    Invocata in materia di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come vizio dedotto formalmente per violazione di legge, ma la Corte osserva che i motivi mirano sostanzialmente a contestazioni di fatto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza per asserita contraddittorietà.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per chiarire che il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi realmente non esaminati.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito e specificazione degli atti rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dalla banca per sostenere la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per introdurre censure che in realtà mirano a un nuovo esame del fatto; se il motivo investe l'omesso accertamento di un fatto decisivo, occorre rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza.
  • Quando una questione giuridica presuppone un accertamento di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare non solo di averla dedotta in merito, ma anche indicare con precisione dove e come ciò sia avvenuto nei gradi precedenti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito né una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura colpisce una statuizione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Nelle controversie bancarie su usura e anatocismo, la verifica della legittimità delle poste addebitate richiede una precisa allegazione dei fatti contabili e delle modifiche contrattuali rilevanti; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteUsura bancariaAnatocismoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullità

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