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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19308/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La vicenda origina dall'impugnazione, da parte della concessionaria di un'area demaniale marittima destinata a campeggio, dell'ordinanza comunale che aveva dichiarato la decadenza dalla concessione per mancato pagamento di canoni e indennità. Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione, ritenendo sussistente un grave inadempimento per morosità reiterate e prolungate. La concessionaria ha poi proposto revocazione per asserito errore di fatto revocatorio, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse attribuito rilievo decisivo a una nota dell'Agenzia del Demanio riferita anche a titoli diversi dai canoni posti a base della decadenza, e che avesse omesso di considerare documenti relativi al pagamento di un residuo canone, alla rateizzazione di annualità successive e alla sospensione ope legis del canone per le attività turistiche danneggiate dagli eventi atmosferici del 2018. Ha inoltre dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'applicazione della sospensione del pagamento del canone prevista dalla legge. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che le censure investissero non errori di fatto, ma valutazioni giuridiche e probatorie, e che comunque il ricorso non riproducesse in modo autosufficiente i motivi da riesaminare nella fase rescissoria. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) diniego di giurisdizione per mancata sospensione del giudizio in attesa dei giudizi civili sulla morosità; 2) diniego di giurisdizione per omessa/travisata valutazione di prove e per aver qualificato le censure come errori di diritto; 3) diniego di giurisdizione e violazione del principio di autosufficienza per la declaratoria di inammissibilità della revocazione per mancata riproduzione dei motivi di appello. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Hanno ritenuto che i primi due motivi non deducessero un vero difetto di giurisdizione, ma solo errores in iudicando e in procedendo, cioè una contestazione del modo in cui il Consiglio di Stato aveva esercitato il potere giurisdizionale nella valutazione dell'ammissibilità della revocazione e nell'apprezzamento dei fatti e delle prove. Hanno inoltre osservato che il mancato esercizio del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e che la censura sull'errore di fatto revocatorio attingeva comunque una valutazione rimessa al giudice amministrativo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché dipendente dal mancato accoglimento dei primi due, sia perché, nella sostanza, denunciava anch'esso un error in procedendo circa i requisiti formali del ricorso per revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su fatti materiali decisivi, non una valutazione giuridica o probatoria, e non può cadere su un punto controverso già esaminato dal giudice

  • art. 106 c.p.a.

    la revocazione nel processo amministrativo è ammessa nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c.

  • art. 295 c.p.c.

    il mancato esercizio del potere di sospensione del giudizio non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma al più un errore in procedendo

  • art. 79 c.p.a.

    richiama l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. al processo amministrativo

  • art. 103 Cost.

    richiamato come parametro sul riparto della giurisdizione, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà attinente al modo di esercizio della giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 103 Cost. nella censura di diniego di giurisdizione, ma senza emergenza di un vero difetto di giurisdizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare omessa/travisata valutazione della prova, ma la censura è stata qualificata come errore di merito o procedurale interno

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il travisamento della prova documentale, ma la Corte ha ricondotto la doglianza a un errore di valutazione non denunciabile come vizio di giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze sulle spese e sulla condanna aggravata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato perché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità

  • art. 1, comma 685, L. 30 dicembre 2018 n. 145

    invocato dalla ricorrente per sostenere la sospensione del pagamento del canone demaniale per le attività turistiche danneggiate dagli eventi atmosferici del 2018

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, è deducibile soltanto un vero vizio di giurisdizione, ossia la violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale; non sono invece censurabili come tali gli errores in procedendo o in iudicando concernenti la valutazione delle prove, l'interpretazione delle domande o l'ammissibilità della revocazione.
  • La censura contro la declaratoria di inammissibilità della revocazione non può essere trasformata in una questione di giurisdizione quando, in sostanza, si contesta soltanto il modo in cui il giudice amministrativo ha apprezzato i fatti, i documenti o i presupposti dell'errore revocatorio.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva oggettiva e decisiva, non un errore di valutazione giuridica o probatoria; non è configurabile se la pretesa svista cade su fatti controversi o già esaminati dal giudice.
  • Nel giudizio di revocazione, la domanda rescissoria deve essere proposta in modo autosufficiente, con la riproposizione dei motivi specifici da riesaminare; non è sufficiente un rinvio generico agli atti o una sintesi meramente riassuntiva delle censure originarie.
  • Il mancato esercizio del potere di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non integra di per sé un difetto di giurisdizione del giudice speciale, ma al più un errore interno al suo esercizio, non sindacabile come motivo attinente alla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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