Cassazione Civile, Ordinanza n. 13188/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società di persone in fase di liquidazione e i suoi soci impugnavano un avviso di accertamento con cui l'ufficio, in relazione alla cessione onerosa di un'area avvenuta nel periodo di liquidazione, aveva determinato una maggiore base imponibile per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 112, della L. n. 296/2006, assumendo come riferimento il valore normale del bene ai sensi dell'art. 9, comma 3, TUIR, e non il solo prezzo pattuito e dichiarato. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso rideterminando il valore normale; la CTR aveva poi rigettato l'appello dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) che la norma speciale non consentisse di contestare il prezzo pattuito se non provata una percezione effettiva superiore; 2) che dovesse applicarsi l'interpretazione autentica del d.lgs. n. 147/2015, art. 5, comma 3, secondo cui per le plusvalenze immobiliari rileva quanto effettivamente incassato; 3) che l'art. 9, comma 3, TUIR fosse stato applicato erroneamente; 4) che la CTR avesse mal dichiarato inammissibile un motivo di appello fondato sull'art. 39 d.P.R. n. 600/1973; 5) che fosse stata illegittimamente negata l'ammissione di una perizia di parte in appello, utile a provare un minor valore normale e a fondare una C.T.U.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla pretesa applicabilità del solo prezzo pattuito e sull'irrilevanza del valore normale, affermando che l'art. 1, comma 114, della L. n. 296/2006, quale lex specialis per le cessioni di beni effettuate in fase di liquidazione societaria, presume ai fini fiscali un valore non inferiore al valore normale e rinvia alla nozione di cui all'art. 9, comma 3, TUIR. Ha inoltre escluso l'applicabilità prevalente dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, perché norma generale e non speciale rispetto alla disciplina di liquidazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato di aver già proposto in primo grado la censura relativa all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973; in ogni caso il recupero d'imposta si fondava sulla disciplina speciale. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur essendo astrattamente ammesse nuove produzioni documentali in appello nel processo tributario ratione temporis, i ricorrenti avevano essi stessi escluso la decisività della perizia e la CTR aveva motivato adeguatamente sul valore normale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 111-118, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Costituisce disciplina speciale per le cessioni e assegnazioni di beni poste in essere in fase di liquidazione societaria; ai fini fiscali presume che l'atto sia effettuato ad un valore non inferiore al valore normale e, per gli immobili, consente su richiesta del contribuente l'utilizzo dei moltiplicatori catastali come valore normale.
art. 9, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Definisce in via generale la nozione di valore normale degli immobili, richiamata dalla disciplina speciale sulla liquidazione societaria.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Norma di interpretazione autentica invocata dai ricorrenti, ritenuta però applicabile a un ambito generale diverso e più ampio rispetto alla disciplina speciale dell'art. 1, comma 114, L. n. 296/2006.
Richiamati dai ricorrenti per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte non ravvisa vizi decisivi nella ricostruzione del valore normale operata dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile nei limiti in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, valorizzando la disciplina speciale e l'accertamento del valore normale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati i parametri di impugnazione evocati per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame; la Corte li ha respinti o ritenuti inammissibili secondo il contenuto delle singole censure.
Richiamato solo per il deposito di memoria difensiva in Cassazione.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per censurare la pronuncia di appello; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica deduzione nei gradi di merito; in ogni caso la pretesa fiscale discendeva dalla disciplina speciale del 2006.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario ratione temporis consentiva nuove produzioni documentali in appello; tuttavia la mancata ammissione della perizia non ha inciso, perché la stessa non era stata indicata come decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni onerose di beni effettuate da società in liquidazione, la disciplina fiscale speciale presume che il trasferimento avvenga a un valore non inferiore al valore normale, con conseguente possibilità per l'amministrazione di recuperare imposta sul maggior valore accertato.
- La nozione di valore normale degli immobili va desunta dalla disciplina generale del TUIR, ma nell'ambito della liquidazione societaria opera una regola speciale che prevale sulla disciplina generale invocata dai contribuenti.
- La norma generale di interpretazione autentica in tema di plusvalenze immobiliari non neutralizza la disciplina speciale dettata per le cessioni in liquidazione societaria, quando il legislatore abbia previsto un meccanismo fiscale autonomo e più specifico.
- Nel giudizio tributario, le eccezioni e le censure contro l'atto impositivo devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione in assenza di specifica allegazione del pregresso dedotto.
- La mancata ammissione di un documento in appello può giustificare cassazione solo se il mezzo istruttorio era realmente decisivo; se la parte stessa ne esclude la decisività, la censura non può essere accolta.
- La contestazione del giudizio di fatto sul valore normale e sulla valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione se mira solo a una nuova rivalutazione del merito.
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