Cassazione Civile, Ordinanza n. 16125/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso IRAP presentata da una società di trasporto per l’anno d’imposta 2009, fondata sulla deduzione cd. "cuneo fiscale" prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società ha impugnato l’atto ottenendo ragione in primo grado e poi in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente o difetto di motivazione, deducendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente la natura giuridica del rapporto e l’esistenza di una tariffa; 2) falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insussistenti i presupposti ostativi dell’agevolazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la prova della spettanza della deduzione gravasse sul contribuente e non fosse stata fornita. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione graficamente esistente, intelligibile e idonea a sorreggere il decisum, non essendo configurabile una motivazione apparente. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, esaminandoli congiuntamente, rilevando che la CTR aveva accertato in fatto, mediante interpretazione dei testi contrattuali, che il rapporto non era una concessione a tariffa remunerativa ma un appalto di servizi, con corrispettivo versato dall’ente pubblico. Tale qualificazione escludeva in radice il presupposto ostativo alla deduzione IRAP, rendendo superflua la verifica sulla remuneratività della tariffa, che rileva solo per le attività svolte in concessione. Il ricorso è stato dunque respinto e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La deduzione IRAP non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa; se invece il rapporto è qualificabile come appalto di servizi, il beneficio non è escluso da tale criterio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria a sostegno della censura dell’Agenzia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
Richiamato quale parametro della sufficienza formale della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a presidio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio prospettato per la dedotta falsa applicazione della disciplina IRAP e per la violazione dell’art. 2697 c.c.
La Corte richiama il tema dell’onere della prova, ma ritiene decisivo che il rapporto sia stato qualificato come appalto e non come concessione, rendendo infondata la censura dell’Agenzia.
art. 1, comma 266, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Ha introdotto la riduzione del cuneo fiscale mediante modifica dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di una motivazione inesistente, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la motivazione sia succinta o non condivisa dalla parte soccombente.
- In materia di IRAP e deduzioni per il cd. cuneo fiscale, il presupposto ostativo della non spettanza del beneficio va verificato solo per le attività svolte in concessione traslativa e a tariffa remunerativa; se il rapporto è invece un appalto di servizi, la verifica sulla remuneratività della tariffa diviene superflua.
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, ove sorretta da adeguata interpretazione dei testi contrattuali, è decisiva ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali e può rendere irrilevanti ulteriori accertamenti economici.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la natura di appalto del rapporto, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non specificamente censurato con adeguati motivi.
- L’onere di prova sulle condizioni di spettanza della deduzione non consente di sovvertire l’esito quando il presupposto normativo invocato dall’Amministrazione risulti comunque insussistente in ragione della corretta qualificazione del rapporto.
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