Cassazione Civile, Ordinanza n. 15179/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2013 e 2014, emessi per il mancato versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci-lavoratori di cooperative consorziate. L'Amministrazione ha ritenuto che le cooperative fossero meri schermi interposti e che il ricorrente fosse il vero gestore della struttura, qualificabile come amministratore e poi liquidatore di fatto, nonché effettivo datore di lavoro. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, in sintesi: 1) la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014; 2) la violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova del presupposto impositivo e, in particolare, del suo ruolo di datore di lavoro di fatto o di liquidatore di fatto responsabile del debito tributario. In cassazione ha inoltre dedotto che la CTR avrebbe omesso di considerare o motivare adeguatamente sulla carenza di prova e sulla disciplina applicabile alla responsabilità del liquidatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato, perché il ricorrente non ha chiarito tempestivamente in quali termini la questione fosse stata proposta nei gradi di merito e perché, nel merito, in materia tributaria può operare una prova presuntiva del ruolo effettivo di amministratore di fatto di una società schermo/cartiera, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'interessato. Ha parimenti dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della CTR, la quale aveva valorizzato testimonianze e altri elementi indiziari per ritenere che le cooperative fossero fittizie e che il ricorrente ne fosse l'effettivo dominus, datore di lavoro e utilizzatore delle prestazioni. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte lo richiama quale possibile norma di riferimento per la responsabilità dei liquidatori per imposte dovute dalla società in liquidazione, ma osserva che il ricorrente non ha chiarito in modo specifico la censura riferita a tale disposizione.
la disposizione, come modificata dall'art. 28, comma 5, D.Lgs. 175/2014, prevede la responsabilità personale dei liquidatori che non adempiono al pagamento delle imposte con le attività della liquidazione, salvo prova di aver soddisfatto i crediti tributari o crediti di grado superiore prima dell'assegnazione ai soci.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che i creditori sociali possono agire verso i soci della società estinta nei limiti di quanto riscosso e verso il liquidatore solo se il mancato pagamento dipende da colpa di costui.
la Corte rileva che il ricorrente non ha tenuto conto della peculiarità del processo tributario e che, in presenza di una società schermo/cartiera, può gravare sull'amministratore di fatto l'onere di fornire la prova contraria rispetto agli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte evidenzia l'ambiguità del ricorso, che richiama in modo non lineare diversi vizi di legittimità: violazione di legge, omessa pronuncia/ nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
è menzionato nella motivazione della CTR come riferimento al quadro di interposizione fittizia e all'utilizzo di prestazioni di lavoro tramite cooperative fittiziamente costituite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, quando l'Ufficio deduce che una società sia solo uno schermo fittizio o una cartiera e che il soggetto formalmente estraneo sia in realtà l'amministratore di fatto, il ruolo sostanziale può essere desunto anche in via presuntiva da elementi indiziari convergenti; in tale contesto grava sull'interessato l'onere di fornire la prova contraria.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: chi invoca un vizio per mancata considerazione di un'eccezione o per difetto di motivazione deve indicare quando e come la questione sia stata ritualmente proposta e coltivata nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque infondato, perché la mera riproposizione della tesi difensiva non scalfisce la motivazione adottata dal giudice di merito.
- In presenza di una motivazione di merito che valorizzi testimonianze e ulteriori elementi fattuali per ritenere fittizia l'organizzazione societaria e provato il ruolo sostanziale del soggetto chiamato a rispondere, la censura in cassazione non può limitarsi a contestare l'oggetto della prova, ma deve attaccare puntualmente gli specifici passaggi logici della decisione.
- Quando la responsabilità tributaria viene ricondotta alla gestione effettiva di una struttura societaria interposta, la qualificazione formale delle cariche conta meno della concreta emersione del dominus dell'operazione e dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative.
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