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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21928/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di una proprietaria di immobile frontistante nei confronti della società autrice di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione su un fabbricato vicino, ritenuto realizzato a distanza inferiore a quella minima di dieci metri dalla parete finestrata dell'edificio antistante. Il giudice di primo grado aveva ordinato l'arretramento del fabbricato; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. per asserita mancata prova della legittimazione attiva della controparte/proprietaria dell'immobile frontistante; 2) violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sostenendo la prevalenza della disciplina urbanistica locale, che consentirebbe deroghe alle distanze in ipotesi di demolizione e ricostruzione; 3) ancora violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, perché l'intervento sarebbe stato una ristrutturazione e non una nuova costruzione; 4) violazione dell'art. 2-bis D.P.R. 380/2001 e dell'art. 29-quinquies l.r. Liguria 36/1997, invocando lo ius superveniens che avrebbe ammesso deroghe alle distanze anche per ampliamenti e ricostruzioni. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto: infondata la doglianza sulla legittimazione attiva, perché la contestazione della titolarità del diritto di proprietà attiene al merito ed è soggetta a tempestiva deduzione, oltre a risultare nel caso concreto un riconoscimento della qualità di condomina/proprietaria; infondato il secondo motivo, perché l'art. 9 D.M. 1444/1968 ha efficacia di legge dello Stato e prevale sulle contrastanti previsioni regolamentari locali, salvo ipotesi di pianificazione urbanistica complessiva non dedotta nel caso; infondato il terzo motivo, perché l'intervento era stato accertato in fatto come nuova costruzione, essendo aumentati volumetria, altezza e modificata la collocazione del manufatto; infondato il quarto motivo, perché la disciplina sopravvenuta non opera automaticamente e richiede specifica allegazione e prova dei presupposti concreti di applicabilità, che la ricorrente non ha fornito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e il provvedimento dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    La contestazione della titolarità sostanziale del diritto fatto valere attiene al merito e non alla legittimazione ad agire; deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione di legge nei vari motivi di ricorso.

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Detta limiti inderogabili in tema di densità, altezza e distanze tra fabbricati, prevalenti sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali, salvo deroghe previste in contesti di pianificazione urbanistica complessiva.

  • art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150

    Costituisce la base delegante che conferisce al D.M. 1444/1968 efficacia di legge dello Stato.

  • art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765

    È richiamato quale fonte dell'inserzione automatica dei limiti del D.M. 1444/1968 nei regolamenti locali contrastanti.

  • art. 31, primo comma, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457

    È evocato per distinguere la ristrutturazione dalla ricostruzione e dalla nuova costruzione.

  • art. 2-bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    "le regioni e le province autonome ... possono prevedere ... disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444"

    La norma consente deroghe regionali solo entro un quadro di pianificazione urbanistica complessiva; non introduce una deroga generale e indiscriminata ai limiti del D.M. 1444/1968 e impone il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

  • art. 29-quinquies L.R. Liguria 4 settembre 1997, n. 36

    Ammette, in astratto, deroghe alle distanze, ma solo al ricorrere di specifiche condizioni urbanistiche e paesaggistiche e comunque nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli culturali e paesaggistici.

  • art. 34 L.R. Liguria 2 aprile 2015, n. 11

    Ha introdotto l'art. 29-quinquies nella legge urbanistica regionale ligure.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del diritto sostanziale posto a fondamento della domanda non integra un difetto di legittimazione ad agire, ma una questione di merito, che non è rilevabile d'ufficio e deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata.
  • In materia di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del D.M. 1444/1968 ha natura di disciplina inderogabile di livello statale e prevale sulle previsioni locali contrastanti, salvo ipotesi di specifica pianificazione urbanistica complessiva espressamente consentite dall'ordinamento.
  • La demolizione e ricostruzione costituisce nuova costruzione quando l'intervento determini aumento di volumetria o altezza o una diversa collocazione del manufatto; solo la ricostruzione fedele senza variazioni dimensionali rilevanti può essere ricondotta alla ricostruzione in senso proprio.
  • L'invocazione di una disciplina sopravvenuta più favorevole non comporta applicazione automatica della nuova norma: la parte che vi abbia interesse deve allegare e dimostrare in concreto i presupposti di fatto e di diritto per la sua operatività nel caso deciso.
  • Le eventuali deroghe regionali o comunali alle distanze minime sono ammissibili solo entro limiti puntuali e coerenti con un assetto urbanistico unitario, non per regolare isolatamente i rapporti tra singoli fabbricati confinanti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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