Cassazione Civile, Ordinanza n. 17803/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato in sede tributaria un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali riferite, secondo quanto riportato in ricorso, a crediti per ICI e contributi consortili. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità del giudizio d'appello per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, dovuta a un errore nell'indirizzo PEC usato per la notifica, lamentando violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la prescrizione decennale ai crediti oggetto della riscossione, anziché la prescrizione quinquennale propria dei tributi locali e dei contributi consortili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di appello integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa; tuttavia, poiché nel caso concreto la controversia richiedeva accertamenti di fatto sulla prescrizione dei singoli crediti, ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. In via preliminare ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle che la stessa Agenzia della riscossione aveva indicato come sgravate o estinte per adesione a norme di definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 22 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992
La nullità processuale per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio, rendendo cassabile la decisione impugnata.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
violazione dell'art. 22 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992
È evocato quale norma processuale tributaria asseritamente violata per l'irregolare comunicazione/notifica nel giudizio di appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c.
È la norma di ricorso invocata per denunciare l'erronea applicazione del termine prescrizionale ai crediti riscossi.
per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
La Corte ribadisce che i tributi non hanno natura di prestazioni periodiche ai fini di questa disposizione; per ICI e crediti analoghi non si applica il quinquennio di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma il termine ordinario o quello specificamente previsto dalla legge.
È il termine ordinario decennale applicabile ai crediti tributari, salvo diversa previsione di legge e salvo il caso di titolo giudiziale definitivo.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale opera solo se il credito è consacrato in un titolo giudiziale definitivo; non basta la mancata o tardiva impugnazione della cartella.
art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La segreteria deve comunicare alle parti costituite l'avviso di trattazione con congruo anticipo sia per la camera di consiglio sia per la pubblica udienza.
d.l. n. 119/2018, art. 4, comma 1, conv. in l. n. 136/2018
È richiamato per dare atto dell'estinzione di alcuni debiti oggetto di sgravio.
d.l. n. 41/2021, art. 4, comma 4, conv. in l. n. 69/2021
È richiamato, insieme alla disciplina precedente, per l'estinzione di alcuni debiti e il conseguente sgravio delle relative cartelle.
Massime di principio
- Nel processo tributario la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza o della camera di consiglio alla parte costituita integra una nullità processuale lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Quando la nullità del grado di appello non richiede la rinnovazione di attività istruttorie e la causa impone solo questioni di diritto, la Cassazione può cassare con rinvio limitato al giudice di merito per i necessari accertamenti fattuali, senza regressione dell'intero processo oltre il necessario.
- La mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non trasforma automaticamente un termine di prescrizione breve in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c.; tale conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- La prescrizione dei crediti riscossi a mezzo ruolo segue la disciplina sostanziale propria del credito: i crediti tributari, salvo diversa previsione di legge, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre per tributi locali e altri crediti specificamente previsti può operare il termine quinquennale.
- In sede di rinvio il giudice deve verificare la prescrizione in relazione alla natura di ciascun singolo credito portato dalla cartella, non potendo applicare un termine uniforme senza distinguere tra i diversi titoli sottostanti.
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