Cassazione Civile, Ordinanza n. 05534/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto dell'istanza della contribuente di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, depositata con la documentazione richiesta entro il termine previsto. Richiamando l'art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, della l. n. 197 del 2022, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA dell'anno 2006 nei confronti di una società ritenuta debitrice solidale. La CTP aveva annullato la cartella per difetto di motivazione; la CTR aveva confermato, ritenendo che, essendo la cartella l'unico atto impositivo, dovesse contenere una motivazione completa, richiamare la precedente comunicazione di debito solidale ed essere preceduta da avviso di accertamento nei termini di legge. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ravvisato un difetto di motivazione della cartella; (2) violazione dell'art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, per non avere considerato che la cartella era stata preceduta da una comunicazione di debito solidale e dal contraddittorio con il coobbligato sui fatti costitutivi del tributo. La società contribuente si è costituita solo per depositare istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della l. n. 197 del 2022.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma posta a base dell'emissione della cartella di pagamento per IVA in ipotesi di responsabilità solidale.
art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000
Invocato dall'Agenzia come parametro sulla motivazione degli atti tributari; il ricorso sosteneva che la CTR ne avesse fatto applicazione erronea.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
Invocato dall'Agenzia per sostenere che vi fosse stato un precedente contraddittorio e una comunicazione di debito solidale, quindi la cartella non fosse viziata.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla CTR come termine entro cui avrebbe dovuto essere emesso l'avviso di accertamento.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla CTR come termine di decadenza per l'invio della cartella.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, applicata per l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
"il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l'onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
Il deposito della domanda e della prova del versamento è condizione per ottenere la declaratoria di estinzione.
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio in presenza dell'istanza di definizione agevolata e della relativa documentazione.
art. 1, comma 200, l. n. 197 del 2022
Prevede le modalità e i termini per il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione.
art. 1, comma 201, l. n. 197 del 2022
Stabilisce che il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e disciplina i relativi termini.
Massime di principio
- Quando il contribuente depositi nei termini la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la documentazione richiesta dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito delle censure.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- In presenza di una valida procedura di definizione agevolata, le questioni relative alla motivazione della cartella, alla necessità dell'avviso di accertamento e ai termini decadenziali restano assorbite e non vengono decise.
- La disciplina della definizione agevolata attribuisce rilievo decisivo al tempestivo deposito della domanda e della prova del pagamento, riservando l'eventuale diniego a un autonomo rimedio impugnatorio con possibile revocazione del provvedimento di estinzione.
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