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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11781/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una società ferroviaria e un proprio dipendente con mansioni di macchinista. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda volta a far dichiarare che le giornate di ferie dovessero essere retribuite con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione professionale giornaliera e dell'indennità di assenza dalla residenza previste dalla contrattazione collettiva di settore, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo la validità delle clausole collettive che escludevano o limitavano l'incidenza di alcune indennità sul trattamento feriale e contestando la declaratoria di nullità per asserito contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, l'art. 36 Cost., l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 d.lgs. 66/2003; (2) violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che le indennità in questione avrebbero natura risarcitoria/indennitaria/occasionale e quindi non dovrebbero incidere sulla retribuzione feriale; (3) in via subordinata, violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. e di norme del diritto del lavoro (d.lgs. 81/2015 e art. 18 l. 300/1970 come modificato), sostenendo che il rapporto a tempo indeterminato sarebbe ormai privo di stabilità e che quindi la prescrizione dei crediti di lavoro decorrerebbe dalla cessazione del rapporto, non dal suo svolgimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché già decisi in numerosi precedenti conformi, anche riguardanti rapporti analoghi nel settore ferroviario, ai quali ha fatto integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in sostanza ha confermato che, ai fini della retribuzione delle ferie, alcune indennità previste dalla contrattazione collettiva non possono essere escluse quando incidono sulla normale retribuzione dovuta nel periodo feriale, secondo l'orientamento già consolidato della Corte. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, ribadendo il principio per cui, nel regime del lavoro a tempo indeterminato successivo alle riforme del 2012 e del 2015, mancando un adeguato regime di stabilità, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, alla sanzione di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma invocata per sostenere la nullità delle clausole collettive che escludevano voci retributive dal calcolo delle ferie; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che ne faceva applicazione

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità parziale delle clausole collettive; il motivo è stato respinto per conformità ai precedenti

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    richiamato quale parametro sovranazionale sulla retribuzione delle ferie; la Corte ha confermato l'orientamento già consolidato in materia

  • art. 36 Cost.

    invocato quale parametro interno sulla retribuzione feriale; la Corte ha ritenuto non fondati i motivi che ne assumevano la violazione

  • art. 2109 c.c.

    richiamato in relazione al diritto alle ferie retribuite e al trattamento economico feriale

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di ferie annuali retribuite

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere una diversa interpretazione della contrattazione collettiva quanto alla natura delle indennità escluse dal computo feriale; motivo respinto

  • art. 2935 c.c.

    utilizzato per individuare il dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro, fissato dalla cessazione del rapporto

  • art. 2948 c.c.

    applicato, in combinato con l'art. 2935 c.c., per stabilire la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto

  • art. 3 d.lgs. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stabilità del rapporto e sulla prescrizione

  • art. 4 d.lgs. 81/2015

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stabilità del rapporto e sulla prescrizione

  • art. 18 l. 300/1970

    come modificato dall'art. 1 comma 42 della l. 92/2012

    richiamato per contestare l'assenza di un regime di stabilità del rapporto; la Corte ha ribadito che il rapporto a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere prima la prescrizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare ai precedenti conformi senza nuova motivazione estesa

  • art. 96 c.p.c.

    applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata; è stata irrogata una condanna pecuniaria sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1 l. 228/2012

    richiamato quale norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 1 l. 92/2012

    richiamato per la modifica dell'art. 18 l. 300/1970 e per il tema della stabilità del rapporto

Massime di principio

  • In tema di retribuzione delle ferie, le clausole della contrattazione collettiva non possono escludere dal trattamento feriale voci che, per la loro funzione, concorrono alla normale retribuzione percepita dal lavoratore durante lo svolgimento dell'attività.
  • La natura formalmente indennitaria o risarcitoria di una voce economica non è di per sé sufficiente a escluderne il computo nella retribuzione feriale: occorre verificare la sua effettiva funzione e il collegamento con la prestazione lavorativa ordinaria.
  • Quando esiste un orientamento nomofilattico consolidato su una questione, il giudice di legittimità può fare rinvio ai precedenti conformi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., valorizzando stabilità, uniformità e prevedibilità dell'interpretazione.
  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo le riforme del 2012 e del 2015, la mancanza di un regime di stabilità piena comporta che, per i crediti non già prescritti, la prescrizione quinquennale decorra dalla cessazione del rapporto e non dalla maturazione del singolo credito.
  • Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta di definizione anticipata in camera di consiglio, possono trovare applicazione le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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