Cassazione Civile, Ordinanza n. 11781/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una società ferroviaria e un proprio dipendente con mansioni di macchinista. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda volta a far dichiarare che le giornate di ferie dovessero essere retribuite con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione professionale giornaliera e dell'indennità di assenza dalla residenza previste dalla contrattazione collettiva di settore, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo la validità delle clausole collettive che escludevano o limitavano l'incidenza di alcune indennità sul trattamento feriale e contestando la declaratoria di nullità per asserito contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, l'art. 36 Cost., l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 d.lgs. 66/2003; (2) violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che le indennità in questione avrebbero natura risarcitoria/indennitaria/occasionale e quindi non dovrebbero incidere sulla retribuzione feriale; (3) in via subordinata, violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. e di norme del diritto del lavoro (d.lgs. 81/2015 e art. 18 l. 300/1970 come modificato), sostenendo che il rapporto a tempo indeterminato sarebbe ormai privo di stabilità e che quindi la prescrizione dei crediti di lavoro decorrerebbe dalla cessazione del rapporto, non dal suo svolgimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché già decisi in numerosi precedenti conformi, anche riguardanti rapporti analoghi nel settore ferroviario, ai quali ha fatto integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in sostanza ha confermato che, ai fini della retribuzione delle ferie, alcune indennità previste dalla contrattazione collettiva non possono essere escluse quando incidono sulla normale retribuzione dovuta nel periodo feriale, secondo l'orientamento già consolidato della Corte. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, ribadendo il principio per cui, nel regime del lavoro a tempo indeterminato successivo alle riforme del 2012 e del 2015, mancando un adeguato regime di stabilità, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, alla sanzione di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata per sostenere la nullità delle clausole collettive che escludevano voci retributive dal calcolo delle ferie; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che ne faceva applicazione
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità parziale delle clausole collettive; il motivo è stato respinto per conformità ai precedenti
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
richiamato quale parametro sovranazionale sulla retribuzione delle ferie; la Corte ha confermato l'orientamento già consolidato in materia
art. 36 Cost.
invocato quale parametro interno sulla retribuzione feriale; la Corte ha ritenuto non fondati i motivi che ne assumevano la violazione
richiamato in relazione al diritto alle ferie retribuite e al trattamento economico feriale
richiamato dalla ricorrente in tema di ferie annuali retribuite
richiamato per sostenere una diversa interpretazione della contrattazione collettiva quanto alla natura delle indennità escluse dal computo feriale; motivo respinto
utilizzato per individuare il dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro, fissato dalla cessazione del rapporto
applicato, in combinato con l'art. 2935 c.c., per stabilire la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stabilità del rapporto e sulla prescrizione
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stabilità del rapporto e sulla prescrizione
come modificato dall'art. 1 comma 42 della l. 92/2012
richiamato per contestare l'assenza di un regime di stabilità del rapporto; la Corte ha ribadito che il rapporto a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere prima la prescrizione
richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio
richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio
utilizzato per rinviare ai precedenti conformi senza nuova motivazione estesa
applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata; è stata irrogata una condanna pecuniaria sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato quale norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per la modifica dell'art. 18 l. 300/1970 e per il tema della stabilità del rapporto
Massime di principio
- In tema di retribuzione delle ferie, le clausole della contrattazione collettiva non possono escludere dal trattamento feriale voci che, per la loro funzione, concorrono alla normale retribuzione percepita dal lavoratore durante lo svolgimento dell'attività.
- La natura formalmente indennitaria o risarcitoria di una voce economica non è di per sé sufficiente a escluderne il computo nella retribuzione feriale: occorre verificare la sua effettiva funzione e il collegamento con la prestazione lavorativa ordinaria.
- Quando esiste un orientamento nomofilattico consolidato su una questione, il giudice di legittimità può fare rinvio ai precedenti conformi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., valorizzando stabilità, uniformità e prevedibilità dell'interpretazione.
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo le riforme del 2012 e del 2015, la mancanza di un regime di stabilità piena comporta che, per i crediti non già prescritti, la prescrizione quinquennale decorra dalla cessazione del rapporto e non dalla maturazione del singolo credito.
- Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta di definizione anticipata in camera di consiglio, possono trovare applicazione le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
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