Sentenza n. 5381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 13576/2022, resa tra le parti il 21/10/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di decadenza dal diritto ai Titoli di Efficienza Energetica e atti connessi, relativo a una proposta progettuale e alle correlate richieste di verifica e certificazione dei risparmi
Esito
La controversia
La società aveva presentato una Proposta di Progetto e di Programma di Misura per accedere al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica previsto dal d.m. 18 dicembre 2012. Dopo l'approvazione iniziale della proposta e delle prime richieste di verifica e certificazione, con emissione dei relativi certificati, il GSE aveva avviato un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell'art. 12, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017, conclusosi con la decadenza dagli incentivi. La società aveva impugnato il provvedimento e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla percezione dei certificati e l'adozione delle misure consequenziali. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società aveva dedotto dieci motivi contro la sentenza di primo grado e gli atti del GSE. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione sulla data di completamento e attivazione dell'impianto e sulla correttezza dell'algoritmo utilizzato per il calcolo dei risparmi. Successivamente, a seguito dell'adozione da parte del GSE di un nuovo provvedimento di riesame, che aveva sostituito la decadenza e il rigetto di alcune richieste con una decurtazione del 25% degli incentivi inizialmente riconosciuti, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, senza esaminare i motivi di merito e senza pronunciarsi sulla legittimità della decadenza originariamente disposta. Ha compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, poiché il GSE ha aderito alla richiesta di compensazione. Ha invece posto le spese della verificazione a carico di entrambe le parti in misura paritaria. La liquidazione è stata rinviata a separato decreto, previa presentazione di una nuova parcella conforme ai criteri normativi. Il verificatore non può utilizzare il costo orario del personale universitario: gli onorari devono essere determinati secondo le tariffe applicabili agli ausiliari del magistrato, a percentuale quando ricorrano i presupposti oppure, in mancanza, a vacazione, con riferimento all'importo indicato in motivazione. La ripartizione paritaria delle spese di verificazione è stata motivata dal fatto che l'accertamento non aveva chiarito incontrovertibilmente la data di avvio dei risparmi, anche per la documentazione non esaustiva prodotta dalla società, ma aveva evidenziato difficoltà interpretative sull'algoritmo di calcolo e elementi favorevoli alla tesi dell'impresa.
Norme richiamate
Richiamato per la domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure consequenziali e al risarcimento in forma specifica.
Utilizzato per disporre la verificazione tecnica sulla data di attivazione dell'impianto e sulla correttezza dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.
Indicato quale base normativa del procedimento di verifica svolto dal GSE, culminato nel provvedimento originario di decadenza dagli incentivi.
art. 12, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017
Richiamato quale ulteriore fondamento del procedimento di verifica del diritto agli incentivi.
d.m. 18 dicembre 2012
Disciplina il meccanismo incentivante dei Titoli di Efficienza Energetica cui la società aveva chiesto accesso.
Richiamato nella domanda di risarcimento in forma specifica proposta in primo grado.
Prevede che la misura degli onorari degli ausiliari del magistrato sia disciplinata dalle tabelle applicabili.
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
Stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari a percentuale e, in via subordinata, mediante vacazioni; non consente di utilizzare un diverso costo orario del personale universitario.
Richiamato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della disciplina delle vacazioni successive alla prima.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, ritualmente dichiarata e non opposta dalla controparte, impone al giudice di prenderne atto senza esaminare i motivi di merito, definendo il giudizio secondo gli effetti processuali della rinuncia.
- Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate quando la parte appellata aderisce espressamente alla richiesta di compensazione formulata dalla parte rinunciante.
- Le spese di verificazione possono essere ripartite tra le parti in misura paritaria quando l'accertamento risulti solo parzialmente dirimente e le risultanze tecniche evidenzino sia carenze documentali imputabili a una parte sia elementi interpretativi favorevoli alla sua posizione.
- Il compenso del verificatore nominato dal giudice amministrativo deve essere determinato secondo la disciplina degli onorari degli ausiliari del magistrato: si applica il criterio percentuale quando ne ricorrano i presupposti e, in mancanza, il criterio delle vacazioni; non è sostituibile con il costo orario del personale universitario.
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