Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per l’assunzione nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per la sua assunzione presso un’impresa operante nei servizi per l’agricoltura. Il nulla osta era stato rilasciato in via accelerata, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi previsti dalla disciplina sull’immigrazione. In seguito, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva rilevato carenze documentali e sostanziali, riguardanti l’asseverazione, la richiesta al Centro per l’impiego, la sistemazione alloggiativa, l’accordo contrattuale, l’effettiva sede di lavoro e il domicilio dei lavoratori. Il primo motivo deduceva la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio e del principio di partecipazione, assumendo che il lavoratore non fosse stato coinvolto nel procedimento di revoca. Il secondo motivo sosteneva che la revoca costituisse annullamento d’ufficio e che, pertanto, richiedesse la valutazione di un interesse pubblico concreto e attuale, nonché il bilanciamento con l’affidamento maturato per effetto del rilascio del nulla osta, dell’ingresso in Italia e dello svolgimento dell’attività lavorativa. Il terzo motivo denunciava difetto e perplessità della motivazione, omessa valutazione delle memorie e dei documenti prodotti, nonché erronea valutazione della competenza territoriale, della documentazione contrattuale e dell’idoneità alloggiativa. Il ricorrente sosteneva inoltre che i contratti di assunzione, le comunicazioni UNILAV e i certificati alloggiativi avessero sanato le carenze originarie e che, in caso di incompetenza territoriale, la pratica dovesse essere trasmessa allo Sportello Unico competente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025 era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore e indicava specificamente il nulla osta e le ragioni ostative. In ogni caso, il contraddittorio si era effettivamente svolto mediante plurime memorie e integrazioni documentali del datore di lavoro; il ricorrente non ha indicato quale ulteriore apporto concreto sarebbe stato impedito. Il principio secondo cui l’Amministrazione deve valutare le osservazioni pervenute prima del provvedimento finale, anche se tardive rispetto al termine ordinario, non comportava l’annullamento, poiché il provvedimento aveva esaminato le produzioni e spiegato perché esse non superassero le carenze rilevate. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca non costituiva annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ma conseguiva al meccanismo speciale dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022: il nulla osta può essere rilasciato anticipatamente, ma deve essere revocato quando i successivi controlli accertino elementi ostativi o la carenza originaria dei presupposti. La revoca opera quindi come effetto legale dell’accertamento di presupposti originariamente mancanti e non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico con l’affidamento del destinatario. L’ingresso in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa non sanano le carenze originarie, né rendono giuridicamente tutelabile l’affidamento, soprattutto in presenza di precedenti rilievi sulle carenze documentali. La sentenza resa sul precedente ricorso avverso il silenzio aveva imposto soltanto la conclusione del procedimento, senza riconoscere il diritto alla conferma del nulla osta. Anche il terzo motivo è stato respinto. La motivazione, anche per relationem al parere dell’ITL, era ampia, conoscibile e riferita a ragioni autonome: mancanza di effettivo radicamento territoriale, mancata prova del domicilio o della residenza dei lavoratori, incompletezza dell’accordo individuale e insufficiente prova dell’idoneità alloggiativa. L’apertura successiva di un’unità produttiva non dimostrava la sussistenza della sede o del luogo di impiego al momento della domanda; i contratti di appalto non erano sufficienti, da soli, a provare il radicamento territoriale. La mobilità delle lavorazioni agricole non eliminava l’onere di documentare il luogo concreto della prestazione. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successive all’ingresso non sostituivano l’accordo contrattuale completo richiesto per la domanda originaria. Neppure la mera disponibilità di alloggi ad uso foresteria dimostrava l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore. Non sussisteva inoltre un obbligo di trasferire la pratica a un diverso Sportello Unico, poiché la questione territoriale non era l’unico fondamento della revoca e permanevano autonome carenze contrattuali e alloggiative. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000 in favore del Ministero dell’Interno. È stata inoltre confermata la reiezione della domanda di patrocinio a spese dello Stato e disposta la trasmissione della sentenza all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni relative al possibile frazionamento di controversie sostanzialmente unitarie.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
consente il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi e stabilisce che, ove tali elementi emergano successivamente, ne conseguano la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso
La revoca del nulla osta rilasciato in via accelerata costituisce effetto legale dell’accertamento successivo di elementi ostativi o della carenza originaria dei presupposti, senza necessità dei presupposti propri dell’annullamento d’ufficio.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Le informazioni relative agli elementi ostativi all’ingresso e all’instaurazione del rapporto di lavoro possono essere acquisite successivamente al rilascio accelerato del nulla osta; il loro accertamento impone la revoca del titolo.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
la domanda deve essere corredata dagli elementi essenziali del rapporto proposto, inclusi quelli necessari a verificare la congruità delle condizioni contrattuali e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio
La domanda di nulla osta deve contenere una proposta contrattuale completa, individualizzata e verificabile; documenti formati successivamente all’ingresso non sostituiscono le carenze originarie.
art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. 394/1999
consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche con riguardo al luogo in cui la prestazione lavorativa dovrà essere resa
Il luogo della prestazione può fondare la competenza territoriale, ma deve essere effettivo e adeguatamente documentato; contratti di appalto o attività lavorativa mobile non bastano, da soli, a dimostrarlo.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate prima dell’adozione del provvedimento finale devono essere valutate anche se pervenute oltre il termine ordinario, purché l’Amministrazione dia conto del loro esame e delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica alla revoca speciale del nulla osta rilasciato in via accelerata, che non è qualificata come annullamento d’ufficio e non richiede la ponderazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né il bilanciamento con l’affidamento.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
l’ammissione al patrocinio presuppone che le ragioni fatte valere non risultino manifestamente infondate
La domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando la manifesta infondatezza emerge dal contenuto degli atti e dalle carenze evidenti delle censure.
Massime di principio
- Quando un nulla osta al lavoro è rilasciato in via accelerata prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, il successivo accertamento della carenza originaria dei presupposti comporta la revoca prevista dalla disciplina speciale, senza applicazione del paradigma dell’annullamento d’ufficio e senza necessità di una ponderazione dell’interesse pubblico concreto e attuale con l’affidamento del destinatario.
- Il rilascio anticipato del nulla osta non consolida la posizione dello straniero se i controlli successivi accertano che mancavano originariamente i requisiti per l’ingresso e per l’instaurazione del rapporto di lavoro; l’ingresso in Italia e lo svolgimento successivo dell’attività lavorativa non sanano tali carenze.
- Ai fini della competenza territoriale dello Sportello Unico, il luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere resa deve essere effettivo e documentato. La mobilità delle lavorazioni agricole e la presenza di contratti di appalto non sostituiscono la prova della sede o del luogo concreto di impiego dei lavoratori.
- La domanda di nulla osta deve essere corredata da una proposta contrattuale completa, individualizzata e verificabile, contenente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Contratti di assunzione e comunicazioni formati dopo l’ingresso dello straniero non possono sostituire la documentazione originariamente necessaria.
- La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è conoscibile dall’interessato e contiene l’indicazione puntuale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione. In presenza di più ragioni autonome e sufficienti, la permanenza di una sola di esse è idonea a sostenere il provvedimento.
- Il contraddittorio procedimentale è effettivo quando l’interessato ha avuto una concreta possibilità di conoscere le ragioni ostative e di presentare osservazioni e documenti; la violazione formale della comunicazione di avvio non conduce all’annullamento se non viene indicato quale apporto istruttorio concreto sarebbe stato impedito.
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