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Legge

LEGGE 8 luglio 1980, n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Normativa italiana080U0319Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Art.4 della legge 8 luglio 1980, n.319 disciplina gli onorari non tabellati per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori calcolati a tempo mediante 'vacazioni' (vacazione = 2 ore) con importi in lire aggiornati da DPR 1984/1988; prevede raddoppio/incrementi per termini urgenti, limite di quattro vacazioni giornaliere e obbligo del magistrato di liquidare le ore effettivamente necessarie. Molti articoli della legge sono stati abrogati dal DPR 30/05/2002; la Corte Costituzionale (sent. n.16, dic.2024-feb.2025) ha censurato la disposizione che prevedeva onorari inferiori per le vacazioni successive alla prima.

Compensi periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori (onorari a vacazioni)

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