Cassazione Civile, Ordinanza n. 12275/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD., IVA e ritenute non operate e non versate per gli anni di imposta 2010 e 2011 nei confronti di una ONLUS, e da ulteriori avvisi emessi nei confronti di alcuni associati per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che fosse illegittima la riqualificazione dell'ente come soggetto commerciale e che fosse erronea la contestazione sulle ritenute. In Cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l'art. 111-bis TUIR, lamentando l'illegittima riqualificazione della ONLUS in società commerciale; con il secondo, la violazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con gli artt. 23 d.P.R. 600/1973 e 3 e 8 d.P.R. 602/1973, censurando l'imputazione di omessa effettuazione e omesso versamento di ritenute e sostenendo che la CTR non avesse pronunciato sul punto ritenendolo assorbito. La Suprema Corte ha rilevato che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre richiamato le specifiche ragioni di merito già valorizzate dai giudici tributari: assenza di prova di una vita associativa effettiva, mancanza del libro soci, assenza di verbali idonei a dimostrare il regolare funzionamento dell'ente e gestione finanziaria non adeguatamente giustificata, elementi che rendevano legittimo il recupero fiscale; quanto alle ritenute, ha osservato che, in presenza di lavoratori dipendenti e una volta disconosciuto il regime di favore, l'obbligo di operare e versare le ritenute sorgeva comunque.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non denunciassero un vero errore di diritto, ma contestassero l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, non la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle ONLUS; la Corte non ne offre una diversa interpretazione sostanziale, perché rileva l'inammissibilità delle censure come rivalutazione del fatto.
È richiamato per la verifica dei requisiti di accesso al regime agevolato delle ONLUS; la decisione conferma che il mancato riscontro dei requisiti consente il disconoscimento del regime di favore.
Citato con riferimento alla disciplina applicabile alle ONLUS, senza autonoma elaborazione di principio nella decisione.
Citato dai ricorrenti nel tentativo di escludere la riqualificazione dell'ente; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa inammissibile la censura.
Richiamato in relazione all'obbligo di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente una volta escluso il regime di favore.
Citato insieme all'art. 8 del medesimo decreto sul profilo della riscossione/versamento delle ritenute, senza una specifica autonoma ratio esplicitata.
Richiamato in relazione al versamento delle ritenute, nel contesto del disconoscimento del regime agevolato.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; non è invece consentito utilizzare il motivo per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, riservata ai giudici di merito, soprattutto quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi.
- Quando si contesta il diniego delle agevolazioni fiscali spettanti a un ente qualificato come non commerciale, l'assenza di prova circa l'effettiva vita associativa, la tenuta dei libri sociali e la regolare formazione degli organi può legittimare il disconoscimento del regime di favore.
- Se il regime agevolato viene disconosciuto e risultano lavoratori dipendenti, l'obbligo di operare e versare le ritenute sorge secondo le regole ordinarie, con conseguente legittimità del recupero tributario.
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