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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12275/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD., IVA e ritenute non operate e non versate per gli anni di imposta 2010 e 2011 nei confronti di una ONLUS, e da ulteriori avvisi emessi nei confronti di alcuni associati per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che fosse illegittima la riqualificazione dell'ente come soggetto commerciale e che fosse erronea la contestazione sulle ritenute. In Cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con l'art. 111-bis TUIR, lamentando l'illegittima riqualificazione della ONLUS in società commerciale; con il secondo, la violazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con gli artt. 23 d.P.R. 600/1973 e 3 e 8 d.P.R. 602/1973, censurando l'imputazione di omessa effettuazione e omesso versamento di ritenute e sostenendo che la CTR non avesse pronunciato sul punto ritenendolo assorbito. La Suprema Corte ha rilevato che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre richiamato le specifiche ragioni di merito già valorizzate dai giudici tributari: assenza di prova di una vita associativa effettiva, mancanza del libro soci, assenza di verbali idonei a dimostrare il regolare funzionamento dell'ente e gestione finanziaria non adeguatamente giustificata, elementi che rendevano legittimo il recupero fiscale; quanto alle ritenute, ha osservato che, in presenza di lavoratori dipendenti e una volta disconosciuto il regime di favore, l'obbligo di operare e versare le ritenute sorgeva comunque.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non denunciassero un vero errore di diritto, ma contestassero l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, non la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 6 D.Lgs. 460/1997

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle ONLUS; la Corte non ne offre una diversa interpretazione sostanziale, perché rileva l'inammissibilità delle censure come rivalutazione del fatto.

  • art. 10 D.Lgs. 460/1997

    È richiamato per la verifica dei requisiti di accesso al regime agevolato delle ONLUS; la decisione conferma che il mancato riscontro dei requisiti consente il disconoscimento del regime di favore.

  • art. 11 D.Lgs. 460/1997

    Citato con riferimento alla disciplina applicabile alle ONLUS, senza autonoma elaborazione di principio nella decisione.

  • art. 111-bis TUIR

    Citato dai ricorrenti nel tentativo di escludere la riqualificazione dell'ente; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa inammissibile la censura.

  • art. 23 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione all'obbligo di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente una volta escluso il regime di favore.

  • art. 3 d.P.R. 602/1973

    Citato insieme all'art. 8 del medesimo decreto sul profilo della riscossione/versamento delle ritenute, senza una specifica autonoma ratio esplicitata.

  • art. 8 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione al versamento delle ritenute, nel contesto del disconoscimento del regime agevolato.

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; non è invece consentito utilizzare il motivo per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, riservata ai giudici di merito, soprattutto quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi.
  • Quando si contesta il diniego delle agevolazioni fiscali spettanti a un ente qualificato come non commerciale, l'assenza di prova circa l'effettiva vita associativa, la tenuta dei libri sociali e la regolare formazione degli organi può legittimare il disconoscimento del regime di favore.
  • Se il regime agevolato viene disconosciuto e risultano lavoratori dipendenti, l'obbligo di operare e versare le ritenute sorge secondo le regole ordinarie, con conseguente legittimità del recupero tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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