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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03290/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una contribuente, di un estratto di ruolo dal quale risultavano cartelle esattoriali e avvisi di addebito emessi dall'INPS e riportati nei sistemi dell'agente della riscossione. In primo e in secondo grado l'opposizione era stata respinta in parte: la corte territoriale aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle e degli avvisi, escludendo la necessità della raccomandata informativa in caso di notifica eseguita direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973. In cassazione la ricorrente proponeva sette motivi: i primi due contestavano la validità delle notifiche per mancanza della prova della spedizione e della raccomandata informativa; il terzo censurava il mancato rilievo dell'inesistenza della notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del relativo effetto interruttivo della prescrizione; il quarto, quinto e sesto denunciavano vizi processuali e violazione degli artt. 112, 214, 215, 216 c.p.c. e 2702 c.c., sostenendo che il disconoscimento dei documenti era stato ritualmente proposto; il settimo motivo lamentava la mancata considerazione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di interesse i primi due, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, osservando che l'impugnazione riguardava solo l'estratto di ruolo e che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'azione diretta contro l'estratto di ruolo è ammissibile soltanto nei casi tassativi ivi previsti; non essendo state allegate tali ipotesi, mancava l'interesse ad agire. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché nuovo, non risultando trattata in sentenza la questione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale richiamata in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento

    La Corte d'appello aveva ritenuto valida la notifica eseguita con tale modalità; la Cassazione non è entrata nel merito della questione per difetto di interesse all'impugnazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    estratto di ruolo impugnabile nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per appalto, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione

    L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammessa solo in via eccezionale e tassativa; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. con mod. dalla l. n. 122/2010

    avviso di addebito equiparato alla cartella esattoriale

    L'avviso di addebito è trattato come atto assimilato alla cartella ai fini della disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    partecipazione a una procedura di appalto

    Costituisce una delle tre ipotesi tassative di pregiudizio idonee a fondare l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    verifiche sui pagamenti dovuti da soggetti pubblici

    Costituisce una delle tre ipotesi tassative di pregiudizio idonee a fondare l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre omessa pronuncia, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse o perché nuove.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie/documenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie/documenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie/documenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'opposizione diretta all'estratto di ruolo è oggi ammissibile solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; in mancanza della dimostrazione del pregiudizio tipizzato, manca l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
  • La verifica dell'interesse a impugnare va compiuta al momento della decisione, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative che incidono sulla proponibilità dell'azione.
  • Le censure che presuppongono una diversa vicenda notificatoria sono inammissibili se introducono questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata.
  • Quando l'inammissibilità discende da difetto di interesse o da novità della questione, la Corte non esamina nel merito i vizi di notificazione o di prova dedotti contro gli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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