Cassazione Civile, Ordinanza n. 29158/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone per IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2002, e nei confronti di un socio per IRPEF in ragione dell'imputazione del maggior reddito accertato alla società. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore SG66U, relativo al comparto dei servizi connessi all'informatica, valorizzando anche l'antieconomicità dell'andamento della società. In appello la CTR aveva accolto la tesi dell'Agenzia, ritenendo regolare il contraddittorio endoprocedimentale e corretta la rettifica. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il primo denunciava la violazione delle norme in tema di notifica del questionario e del contraddittorio preventivo, sostenendo che l'invito al contraddittorio non fosse stato validamente notificato alla società, ma solo a un socio non più amministratore, con conseguente nullità dell'accertamento. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla utilizzabilità della documentazione non prodotta in risposta al questionario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il questionario e l'invito al contraddittorio non fossero stati validamente notificati alla società, poiché la rappresentanza spettava esclusivamente al liquidatore/amministratore e non al socio non amministratore. Ha quindi affermato che il contraddittorio endoprocedimentale non si era formalmente instaurato e che, nei procedimenti di accertamento basati sugli studi di settore, la sua attivazione è obbligatoria a pena di nullità dell'accertamento. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. È stato rigettato il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia, dichiarato inammissibile per difetto di interesse dopo l'annullamento dell'avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 32, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai contribuenti per sostenere l'illegittimità dell'accertamento per difetto del contraddittorio e per la disciplina del questionario.
art. 39, primo comma, lett. d bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le norme violate dedotte nel primo motivo.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti impositivi.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato in relazione agli accertamenti fondati su studi di settore.
art. 145, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la disciplina della notificazione agli enti.
artt. 2309, 2310 e 2193, secondo comma, c.c.
richiamati per il tema della rappresentanza e opponibilità delle vicende societarie.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel ricorso incidentale sulla utilizzabilità della documentazione non prodotta in risposta al questionario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso incidentale per violazione di legge.
richiamato quanto alla trattazione camerale e alla memoria dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di contributo unificato aggiuntivo, con esclusione per le amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per la modifica introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
evocato indirettamente nel richiamo alle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio nel contraddittorio sugli studi di settore.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è obbligatorio: la sua mancata instaurazione comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
- Nelle società di persone, quando sia nominato un amministratore o liquidatore, la rappresentanza della società spetta esclusivamente a quest'ultimo; una notifica effettuata a un socio non amministratore non è idonea a instaurare validamente il contraddittorio con la società.
- L'accertamento da studi di settore si fonda su presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza solo all'esito del contraddittorio; l'Ufficio non può limitarsi al mero scostamento dagli standards.
- Se il contribuente non partecipa al contraddittorio pur essendo stato regolarmente convocato, l'Ufficio può motivare l'accertamento anche solo sullo scostamento dagli standard, fermo restando il potere del contribuente di contestarlo in giudizio con ogni mezzo.
- Quando l'accoglimento di un motivo del ricorso principale comporta la caducazione dell'atto impositivo e non residuano questioni di fatto da esaminare, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
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