Cassazione Civile, Ordinanza n. 11938/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da lavoratori per ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. In primo e secondo grado era stata dichiarata la nullità di alcune previsioni del CCNL attività ferroviarie e di un accordo sindacale, nella parte in cui escludevano il computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro, poi espressamente rinunciati in memoria, riguardavano la disciplina dell'apprendistato e la pretesa discriminazione indiretta collegata all'età; il quinto motivo contestava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto sospeso il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto, sostenendo invece che, dopo la riforma del 2012, il rapporto non fosse più assistito da stabilità idonea a giustificare il metus del lavoratore e quindi la sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la società vi aveva rinunciato in memoria; ha rigettato il quinto motivo, aderendo all'orientamento più recente secondo cui, nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato come ridisegnati dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, in mancanza di una stabilità adeguata, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia ai motivi determina sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione, con conseguente inammissibilità delle censure rinunciate.
La rinuncia a singoli motivi di ricorso non è qualificata come rinuncia al ricorso e segue un regime autonomo, non richiedente le forme della rinuncia totale.
È richiamato a sostegno del recepimento del principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per i crediti retributivi periodici, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto se manca una stabilità idonea durante il rapporto.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nella cessazione del rapporto di lavoro in assenza di stabilità.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la riforma del 2012 non avrebbe eliminato in assoluto ogni forma di tutela forte, ma la Corte ha comunque ritenuto non decisiva tale tesi ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La riforma è considerata determinante, insieme al d.lgs. n. 23/2015, per escludere la stabilità del rapporto idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
Concorre alla nuova modulazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla disciplina dell'apprendistato e alle norme contestate del contratto collettivo.
L. n. 25/1955
Richiamata nei motivi del ricorso come fonte della disciplina dell'apprendistato oggetto di interpretazione e applicazione.
Direttiva 2000/78/CE
Invocata nel ricorso sotto il profilo della discriminazione indiretta collegata all'età.
art. 12 preleggi
Invocato nel ricorso per l'interpretazione della disciplina dell'apprendistato e dell'accordo sindacale.
art. 1 e 2 Direttiva 2000/78/CE
Richiamati nel quinto motivo come parametro della censura di discriminazione indiretta.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione e determina l'inammissibilità delle relative censure, senza che ciò equivalga alla rinuncia all'intero ricorso.
- Nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato successivi alla riforma del 2012 e al d.lgs. n. 23 del 2015, l'assenza di un regime di stabilità adeguata impedisce di ritenere sospesa la prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto.
- Per i diritti di credito di natura periodica non già prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Il precedente di legittimità su una regula iuris, una volta consolidato dall'intervento nomofilattico della Corte, può essere superato solo in presenza di gravi ragioni, in funzione dell'uniformità e prevedibilità dell'interpretazione giurisprudenziale.
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