Cassazione Civile, Ordinanza n. 11870/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. I giudici di merito avevano accolto la domanda del pensionato, ritenendo che nella determinazione della "Quota B" del trattamento non dovesse applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non fosse stata abrogata e fosse ancora compatibile con la normativa successiva sulla "Quota B". Il controricorrente ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale, prospettando dubbi di legittimità della permanenza del tetto retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, nella determinazione della "Quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continui ad applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso sia l'abrogazione espressa sia quella per incompatibilità della disciplina del massimale, richiamando il precedente di legittimità n. 36056 del 2022 e respingendo le censure e le questioni di costituzionalità sollevate dal controricorrente. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
Stabilisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; la Corte ne afferma la perdurante applicabilità anche alla Quota B.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota A della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1993.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993.
È richiamato nel motivo come parte della disciplina successiva del calcolo pensionistico dei lavoratori dello spettacolo.
La Corte esclude che la norma abbia determinato un'abrogazione per incompatibilità del limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
La Corte richiama la modifica del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, senza ritenerne cessata l'efficacia.
art. 2, comma 4, lett. a), l. n. 106 del 2022
È evocato per evidenziare il riconoscimento legislativo della specificità e discontinuità del lavoro nello spettacolo.
Massime di principio
- Nella disciplina previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile permane applicabile anche al calcolo della Quota B della pensione, se non risulta una chiara abrogazione espressa o incompatibilità normativa.
- L'interpretazione delle norme speciali in materia pensionistica deve tenere conto dell'esigenza di bilanciamento tra la tutela delle categorie protette e la sostenibilità del sistema previdenziale generale.
- Quando il legislatore introduce criteri distinti per le diverse quote del trattamento pensionistico, l'interprete non può desumere per via implicita l'eliminazione di un limite retributivo che risulti coerente con la struttura complessiva del sistema.
- La specialità del regime previdenziale di una categoria di lavoratori non consente di ricavare, senza un espresso fondamento normativo, un trattamento più favorevole in contrasto con la finalità di contenimento della spesa pubblica e con l'equilibrio dei valori costituzionali coinvolti.
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