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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11870/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. I giudici di merito avevano accolto la domanda del pensionato, ritenendo che nella determinazione della "Quota B" del trattamento non dovesse applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non fosse stata abrogata e fosse ancora compatibile con la normativa successiva sulla "Quota B". Il controricorrente ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale, prospettando dubbi di legittimità della permanenza del tetto retributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, nella determinazione della "Quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continui ad applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso sia l'abrogazione espressa sia quella per incompatibilità della disciplina del massimale, richiamando il precedente di legittimità n. 36056 del 2022 e respingendo le censure e le questioni di costituzionalità sollevate dal controricorrente. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella disciplina previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile permane applicabile anche al calcolo della Quota B della pensione, se non risulta una chiara abrogazione espressa o incompatibilità normativa.
  • L'interpretazione delle norme speciali in materia pensionistica deve tenere conto dell'esigenza di bilanciamento tra la tutela delle categorie protette e la sostenibilità del sistema previdenziale generale.
  • Quando il legislatore introduce criteri distinti per le diverse quote del trattamento pensionistico, l'interprete non può desumere per via implicita l'eliminazione di un limite retributivo che risulti coerente con la struttura complessiva del sistema.
  • La specialità del regime previdenziale di una categoria di lavoratori non consente di ricavare, senza un espresso fondamento normativo, un trattamento più favorevole in contrasto con la finalità di contenimento della spesa pubblica e con l'equilibrio dei valori costituzionali coinvolti.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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