Cassazione Civile, Ordinanza n. 11898/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" dei supplementi di pensione spettanti a una ex lavoratrice dello spettacolo, con applicazione dei criteri di calcolo introdotti dalla normativa successiva al 1992. La Corte d'appello aveva confermato il diritto della pensionata a ricalcolare la quota B senza applicare il massimale retributivo giornaliero previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo tale limite superato dalle riforme successive e applicabile solo alla quota A. L'INPS ha impugnato la decisione denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12 e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale pensionabile continuasse a valere anche per la quota B e che non vi fosse alcuna abrogazione tacita. La pensionata ha resistito con controricorso, sostenendo invece che la disciplina del 1997, interpretata alla luce della legge delega e dell'art. 4, comma 8, imponesse il superamento del limite per la quota B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, resta operante il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10. Ha quindi escluso che tale limite sia stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8, e ha enunciato il relativo principio di diritto per il giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
consente di denunciare in cassazione la violazione di norme di diritto; è il parametro del motivo unico proposto dall'INPS.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
prevede il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte ne afferma la perdurante applicabilità anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31 dicembre 1995.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, artt. 3 e 4
disciplinano i nuovi criteri di armonizzazione del regime pensionistico ENPALS; non hanno abrogato tacitamente il massimale retributivo di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a)
definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993, calcolate secondo la normativa previgente.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b)
definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22
ha delegato il Governo all'armonizzazione dei regimi pensionistici; la Corte la legge come non incompatibile con la permanenza del massimale per la quota B.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22
viene richiamata dalla parte resistente, ma la Corte esclude che imponga l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. d)
consente di salvaguardare normative speciali giustificate da peculiarità professionali; ciò conferma la compatibilità della disciplina speciale dello spettacolo.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8
conferma per gli iscritti anteriori al 31 dicembre 1995 un massimale contributivo e un contributo di solidarietà sulla parte eccedente.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10
rimodula il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile senza circoscriverlo alla sola quota A.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 14
prevede, per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o per chi opta per il contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
art. 76 Cost.
la Corte esclude la violazione della legge delega e quindi del parametro costituzionale del potere legislativo delegato.
art. 38 Cost.
richiamato per affermare che la tutela previdenziale deve restare proporzionata e compatibile con l'equilibrio finanziario del sistema.
Massime di principio
- In materia di regime pensionistico speciale, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile permane finché non risulti un'espressa abrogazione o una incompatibilità normativa assoluta con la disciplina sopravvenuta.
- La distinzione tra quota A e quota B della pensione non implica automaticamente che i limiti retributivi previsti dalla normativa previgente valgano solo per la prima: occorre verificare il coordinamento complessivo tra vecchie e nuove disposizioni.
- L'interpretazione della normativa delegata deve essere orientata a salvaguardare i criteri direttivi della legge di delegazione e l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, evitando soluzioni che producano un irragionevole favore non previsto dal legislatore.
- Non può desumersi l'abrogazione tacita di una disciplina speciale solo dal fatto che la nuova normativa ridisegni i criteri di calcolo della pensione; è necessario un contrasto insuperabile tra le due discipline.
- La presenza di un massimale contributivo e di un sistema speciale di computo delle prestazioni rafforza la coerenza di un limite anche pensionabile, in funzione del bilanciamento complessivo del regime previdenziale.
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