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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11898/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" dei supplementi di pensione spettanti a una ex lavoratrice dello spettacolo, con applicazione dei criteri di calcolo introdotti dalla normativa successiva al 1992. La Corte d'appello aveva confermato il diritto della pensionata a ricalcolare la quota B senza applicare il massimale retributivo giornaliero previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo tale limite superato dalle riforme successive e applicabile solo alla quota A. L'INPS ha impugnato la decisione denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12 e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale pensionabile continuasse a valere anche per la quota B e che non vi fosse alcuna abrogazione tacita. La pensionata ha resistito con controricorso, sostenendo invece che la disciplina del 1997, interpretata alla luce della legge delega e dell'art. 4, comma 8, imponesse il superamento del limite per la quota B.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, resta operante il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10. Ha quindi escluso che tale limite sia stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8, e ha enunciato il relativo principio di diritto per il giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di regime pensionistico speciale, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile permane finché non risulti un'espressa abrogazione o una incompatibilità normativa assoluta con la disciplina sopravvenuta.
  • La distinzione tra quota A e quota B della pensione non implica automaticamente che i limiti retributivi previsti dalla normativa previgente valgano solo per la prima: occorre verificare il coordinamento complessivo tra vecchie e nuove disposizioni.
  • L'interpretazione della normativa delegata deve essere orientata a salvaguardare i criteri direttivi della legge di delegazione e l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, evitando soluzioni che producano un irragionevole favore non previsto dal legislatore.
  • Non può desumersi l'abrogazione tacita di una disciplina speciale solo dal fatto che la nuova normativa ridisegni i criteri di calcolo della pensione; è necessario un contrasto insuperabile tra le due discipline.
  • La presenza di un massimale contributivo e di un sistema speciale di computo delle prestazioni rafforza la coerenza di un limite anche pensionabile, in funzione del bilanciamento complessivo del regime previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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