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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11890/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla posizione di una dipendente pubblica che, a seguito di una procedura concorsuale interna bandita sulla base di una disposizione regionale poi dichiarata incostituzionale, era stata nominata dirigente e successivamente collocata in esonero dal servizio con determinazione del trattamento economico. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 177/2012, che ha dichiarato l’illegittimità della norma regionale presupposto della procedura, l’amministrazione ha disposto il suo reinquadramento nella categoria D3, posizione economica D5. La interessata ha chiesto l’annullamento/disapplicazione degli atti regionali di reinquadramento, il riconoscimento del diritto a conservare la posizione dirigenziale derivante dall’esonero volontario e, in subordine, l’equiparazione economica ai funzionari di pari anzianità con scivolamento alla D6. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: violazione dell’art. 23, comma 9, L.R. Abruzzo n. 1/2010 e dell’art. 72 D.L. n. 112/2008, sostenendo l’immodificabilità del trattamento economico; erronea qualificazione dell’esonero come sospensione e non come istituto irrevocabile e non novativo; omessa pronuncia e omesso esame su un fatto decisivo circa il passaggio in giudicato di una sentenza del TAR; illegittima condanna integrale alle spese in presenza di questione nuova e contrasti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e fossero costruiti su presupposti ermeneutici errati circa gli effetti delle pronunce di incostituzionalità e sulla nozione di rapporto esaurito. Ha ribadito che la declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti ex tunc sui rapporti non esauriti, con salvezza solo delle situazioni definitivamente consolidate per giudicato, prescrizione o decadenza. Ha inoltre confermato che l’istituto dell’esonero dal servizio configura una sospensione del rapporto di impiego e non determina una novazione del rapporto né la cristallizzazione del trattamento economico. Il quarto motivo sulle spese è stato reputato inammissibile perché la compensazione resta una facoltà discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione di legge, ma la Corte osserva che i motivi, pur formalmente rubricati come violazione di legge, tendevano a una rivalutazione del fatto e quindi non erano ammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    invocato per denunciare omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per la sua sostanziale attinenza a un riesame del merito.

  • art. 23, comma 9, L.R. Abruzzo n. 1/2010

    richiamato dalla ricorrente come base per sostenere l’immodificabilità del trattamento economico, ma la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 72 D.L. n. 112/2008

    la Corte lo interpreta nel senso che l’esonero dal servizio configura una sospensione del rapporto di impiego e non una cessazione o novazione del rapporto.

  • art. 16, comma 8, L. n. 111/2011

    i provvedimenti in materia di personale adottati in base a disposizioni poi dichiarate incostituzionali sono nulli di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 16, comma 13, L.R. n. 7/2002

    norma regionale dichiarata incostituzionale, alla base della procedura concorsuale interna che aveva condotto alla nomina della ricorrente.

  • art. 19, comma 5-bis, L.R. n. 77/99

    richiamato come base della procedura concorsuale interna poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità della norma regionale presupposto.

  • art. 5 CCNL di settore

    è indicato come fonte dei presupposti per la progressione economica interna; la Corte osserva che tali presupposti non erano stati dedotti né provati dalla ricorrente.

  • art. 92 c.p.c.

    la censura sulle spese è respinta perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato in relazione al regime delle spese e del contributo unificato, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 136 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non conduce a diversa conclusione perché la Corte applica gli effetti ex tunc della declaratoria di incostituzionalità sui rapporti non esauriti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’etichetta della violazione di legge, del vizio di motivazione o dell’omessa pronuncia, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma elimina la disposizione con efficacia retroattiva sui rapporti ancora pendenti, salvo che il rapporto sia ormai esaurito per giudicato, prescrizione, decadenza o altra preclusione consolidante.
  • Nel pubblico impiego, i provvedimenti adottati in base a norme successivamente dichiarate incostituzionali sono travolti e va ripristinata la situazione preesistente dalla data della pubblicazione della decisione costituzionale, nei limiti dei rapporti non esauriti.
  • L’istituto dell’esonero dal servizio va qualificato come sospensione del rapporto di impiego e non come sua cessazione o novazione; ne deriva che il trattamento economico non si cristallizza in modo immutabile se la base normativa viene successivamente travolta.
  • La progressione economica interna non può essere riconosciuta per il solo decorso dell’anzianità, ma richiede la dimostrazione dei presupposti previsti dalla disciplina collettiva applicabile.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione come vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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