Cassazione Civile, Ordinanza n. 11827/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente dell'università, categoria tecnica-amministrativa, collocato a riposo, aveva percepito durante il rapporto l'indennità perequativa prevista per il personale in servizio presso strutture sanitarie ex art. 31 d.P.R. 761/1979. Nel calcolo del trattamento di fine servizio tale indennità era stata considerata solo in parte. Il lavoratore ha quindi agito per ottenere l'accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle maggiori somme. In appello la domanda è stata respinta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 31 d.P.R. 761/1979, 3 e 38 d.P.R. 1032/1973, oltre a norme processuali, sostenendo che l'indennità perequativa dovesse essere integralmente inclusa nella base di calcolo del TFS anche per il personale universitario non medico, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale ha reso tale emolumento utile ai fini previdenziali per tutti i percettori.
La decisione
La Corte ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti dell'università, benché evocata solo ai fini della denuntiatio litis, e ha accolto il ricorso nel merito. Ha affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 126/1981, l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 d.P.R. 761/1979 è utile ai fini previdenziali e, quindi, concorre per tutti gli aventi diritto a formare la base contributiva rilevante per il calcolo del TFS ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 1032/1973. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 761/1979
L'indennità perequativa disciplinata dalla norma spetta sia al personale medico sia al personale tecnico-amministrativo universitario che presti servizio presso strutture sanitarie; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui escludeva l'utilità previdenziale, essa è rilevante ai fini del TFS.
art. 38 d.P.R. 1032/1973
La base di calcolo del TFS è tassativa quanto alle voci espressamente indicate nel primo comma, ma il secondo comma include anche assegni e indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
artt. 3 e 38, comma 2, d.P.R. 1032/1973
In combinato disposto, conducono a includere nella base contributiva l'indennità perequativa dichiarata utile ai fini previdenziali.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo di ricorso come norme violate o falsamente applicate.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Corte cost. n. 126/1981
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 d.P.R. 761/1979 nella parte in cui escludeva l'utilità ai fini assistenziali e previdenziali dell'indennità perequativa.
Massime di principio
- Quando una disposizione sul trattamento di fine servizio contiene una base di calcolo tassativa, le voci non espressamente menzionate possono essere incluse solo se una norma le qualifica come utili ai fini previdenziali.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che elimina l'esclusione dell'utilità previdenziale di una determinata indennità opera per tutti i soggetti che hanno diritto a percepirla, salvo diversa base normativa espressa.
- Se l'emolumento è riconosciuto dalla legge come utile ai fini previdenziali, esso concorre alla base di calcolo del trattamento di fine servizio ai sensi della disciplina speciale applicabile.
- Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio in cassazione, la chiamata di un soggetto solo per denuntiatio litis è sufficiente quando contro di esso non sia proposta alcuna domanda sostanziale.
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