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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11905/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" di una pensione ex ENPALS/gestione speciale dei lavoratori dello spettacolo. I giudici di merito avevano riconosciuto alla pensionata il diritto alla riliquidazione senza applicare il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, ritenendo che tale limite valesse solo per la "quota A" e fosse superato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del d.P.R. n. 1420/1971, art. 12, e del d.lgs. n. 182/1997, artt. 3, 4 e 1, sostenendo che il massimale retributivo pensionabile non fosse stato abrogato e continuasse ad applicarsi anche alla "quota B"; la pensionata ha resistito con controricorso e memoria, sostenendo invece che la disciplina sopravvenuta avesse reso inoperante il limite per la quota B.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione. Ha affermato che, per la determinazione della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al d.P.R. n. 1420/1971, art. 12, comma 7, continua ad operare e non è stato abrogato per incompatibilità dal d.lgs. n. 182/1997, art. 4, comma 8. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    consente la deduzione di violazione di legge quale vizio denunciato dall'INPS

  • d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7

    limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile

    il massimale retributivo pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31 dicembre 1995

  • D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4

    non hanno abrogato in via tacita il massimale retributivo pensionabile previgente

  • D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 8

    conferma il permanere del massimale contributivo per gli iscritti al Fondo ante 31 dicembre 1995

  • D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10

    rimodula in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile senza circoscriverlo alla sola quota A

  • D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 14

    disciplina i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 o optanti per il sistema contributivo

  • D.lgs. n. 503 del 1992, art. 13, lett. a)

    definisce la quota A come relativa alle anzianità anteriori al 1 gennaio 1993

  • D.lgs. n. 503 del 1992, art. 13, lett. b)

    definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive successive al 1 gennaio 1993

  • D.lgs. n. 503 del 1992, art. 12

    la tabella delle aliquote di rendimento ha valenza generale e si applica nel rispetto dei limiti del regime speciale

  • L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 22

    ha delegato l'armonizzazione dei regimi pensionistici ENPALS nel rispetto dell'equilibrio delle gestioni previdenziali

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22

    non impone l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo, ma criteri di equilibrio e armonizzazione delle normative speciali

  • art. 76 Cost.

    l'interpretazione del decreto delegato deve rimanere conforme ai criteri direttivi della legge di delega

  • art. 38 Cost.

    la tutela previdenziale deve conservare adeguatezza e proporzionalità senza compromettere le finalità costituzionali

Massime di principio

  • Nella materia previdenziale speciale, l'abrogazione tacita di un limite retributivo pensionabile non può desumersi in via automatica dalla riforma del sistema, se la nuova disciplina non è incompatibile con quella previgente e il legislatore non ha manifestato un'espressa volontà di superarla.
  • Quando una disciplina speciale prevede un massimale contributivo e un massimale pensionabile, l'interprete deve privilegiare una lettura sistematica che mantenga l'equilibrio complessivo del regime, evitando soluzioni che rendano irragionevole il rapporto tra contribuzione e prestazione.
  • La distinzione tra quota A e quota B della pensione non implica, di per sé, che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile operi solo per la prima: occorre verificare se le norme sopravvenute abbiano realmente eliminato il limite o si siano limitate a rimodularlo.
  • Le norme delegate in materia previdenziale vanno interpretate in modo conforme ai criteri direttivi della legge di delegazione e ai principi costituzionali di equilibrio finanziario e ragionevolezza del sistema.
  • In presenza di un regime previdenziale speciale favorevole rispetto a quello generale, non è consentito isolare solo gli aspetti più vantaggiosi del sistema, disancorandoli dal complessivo bilanciamento legislativo che ne giustifica la specialità.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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