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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11899/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" di una pensione ex ENPALS, poi gestita dall'INPS, con richiesta del pensionato di escludere l'applicazione del massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, e successive modifiche. Il giudice di merito aveva ritenuto che quel limite valesse solo per la "quota A" e non per la "quota B", applicando quindi criteri più favorevoli al pensionato e condannando l'INPS al pagamento delle differenze. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12 e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3, 4 e 1, sostenendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato e restasse operante anche per la "quota B"; il controricorrente ha resistito, anche eccependo l'assenza di giudicato interno sul punto. In memoria, il pensionato ha cercato di sostenere il risultato favorevole invocando il rinvio dell'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 182 del 1997 all'art. 12 del D.lgs. n. 503 del 1992 e la finalità di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, continua ad applicarsi anche al calcolo della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, perché non è intervenuta abrogazione espressa né incompatibilità con la disciplina successiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato per censurare la sentenza di merito per violazione di legge

  • D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7

    il massimale retributivo pensionabile permane operante anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, artt. 3 e 4

    non abrogano il massimale pensionabile previgente e non ne limitano l'operatività alla sola quota A

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a) e b)

    distingue quota A e quota B del trattamento pensionistico in base alle anzianità contributive maturate prima o dopo il 1° gennaio 1993

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    richiamato come base per le aliquote di rendimento della quota B, ma non come abrogazione del massimale previgente

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22

    delega il Governo all'armonizzazione dei regimi pensionistici, imponendo il rispetto dell'equilibrio delle gestioni previdenziali

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22

    non impone l'equiparazione integrale del massimale pensionabile a quello contributivo; va letta nel quadro di stabilizzazione della spesa e armonizzazione delle normative speciali

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

    ha determinato il subentro della Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo all'ENPALS

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    legge di conversione del D.L. n. 201/2011

  • art. 76 Cost.

    la disciplina delegata è ritenuta conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione

Massime di principio

  • Nel regime previdenziale speciale, l'interpretazione delle norme successive deve essere coordinata con la disciplina previgente, e il superamento di un limite retributivo pensionabile non può presumersi in assenza di abrogazione espressa o di incompatibilità insuperabile tra le fonti.
  • L'abrogazione tacita per incompatibilità richiede una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione delle norme; se la disciplina nuova può convivere con quella precedente, il limite previgente resta efficace.
  • Quando il legislatore delegato interviene su un sistema pensionistico speciale, l'interprete deve privilegiare una lettura conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, in particolare alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.
  • La distinzione tra quota A e quota B del trattamento pensionistico non implica, di per sé, che i limiti retributivi previsti per il sistema previgente siano espunti dal calcolo della quota B, se la riforma non lo dispone espressamente.
  • In presenza di un massimale contributivo mantenuto dal sistema, è coerente che permanga anche un massimale pensionabile, per evitare disarmonie interne e squilibri irragionevoli tra contribuzione e prestazione.

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