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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35867/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA relativa al primo trimestre 2005, originata dall'acquisto di immobili assoggettato ad IVA. Dopo un lungo contenzioso sull'assoggettamento del trasferimento ad IVA e sul rimborso, la società instaurava un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza favorevole. In sede di riassunzione dopo cassazione con rinvio, la società eccepiva l'inammissibilità dell'atto di riassunzione per mancata notificazione personale e per mancata produzione di copia autentica della sentenza rescindente; inoltre sosteneva che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto prendere atto dell'avvenuto pagamento e dichiarare la chiusura del procedimento, senza poter verificare d'ufficio se il credito fosse stato già compensato e senza poter pronunciare alcun ordine restitutorio. Con l'ultimo motivo censurava la liquidazione delle spese come immotivata e sganciata dai parametri tariffari.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto: infondate le censure sulla notifica dell'atto di riassunzione, perché la notifica ai difensori e al domiciliatario integra al più una nullità sanata dalla costituzione della società; infondate le censure sulla produzione della sentenza rescindente, perché la copia per immagine del provvedimento comunicata dalla cancelleria costituisce copia autentica idonea alla riassunzione; infondate le doglianze sul giudizio di ottemperanza, perché il giudice di rinvio era vincolato a verificare se il credito fosse già stato utilizzato in compensazione e l'accertamento del pregresso soddisfacimento del credito escludeva l'ammissibilità dell'ottemperanza; inammissibile la censura sulla motivazione delle spese, poiché mancava la deduzione del superamento dei massimi tariffari. La sentenza impugnata è stata dunque confermata, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione e senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 63 D.Lgs. n. 546/1992

    comma 1; comma 3; secondo periodo

    l'atto di riassunzione va notificato alla parte personalmente e va prodotta copia autentica della sentenza di cassazione rescindente, ma la violazione delle forme di notifica può integrare nullità sanabile; la produzione della copia autentica è soddisfatta anche dalla copia per immagine comunicata dalla cancelleria.

  • art. 70 D.Lgs. n. 546/1992

    comma 2; comma 7; comma 8

    il ricorso per ottemperanza è proponibile finché l'obbligo non sia estinto; se il credito è già stato soddisfatto mediante compensazione, l'azione di ottemperanza non è proponibile; il giudice può adottare i poteri previsti per l'esecuzione ma nei limiti del titolo e del proprio potere di accertamento.

  • art. 17 D.Lgs. n. 546/1992

    l'elezione di domicilio spiega effetti anche per i successivi gradi del processo.

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di notificazione nulla dell'atto di riassunzione, il giudice deve disporne la rinnovazione salvo sanatoria per costituzione della parte intimata.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del giudizio di rinvio e per la possibilità di sanatoria della nullità della notificazione.

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato con riferimento al termine perentorio successivo alla cassazione con rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    la produzione della copia autentica della pronuncia di annullamento con rinvio è requisito della riassunzione.

  • art. 133 c.p.c.

    il cancelliere comunica il testo integrale del provvedimento; la copia per immagine comunicata assume valore di copia autentica.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato per il tradizionale biglietto di cancelleria in forma abbreviata, superato dall'evoluzione telematica.

  • art. 100 c.p.c.

    il difetto di interesse allegato dalla parte non può elidere il dovere del giudice di rinvio di verificare la pregressa compensazione del credito, quando ciò sia stato imposto dalla sentenza rescindente.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    la motivazione della sentenza deve essere effettiva; nella specie la motivazione non era apparente.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di spese del giudizio tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato ai fini della censura sulla liquidazione delle spese.

  • art. 22 D.Lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente in relazione al valore delle copie informatiche e alle attestazioni di conformità.

  • d.m. n. 55 del 2014

    la motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria solo se il giudice si discosta dai parametri minimo/massimo o li altera ulteriormente.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012

    le copie informatiche dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici o trasmessi via PEC equivalgono all'originale anche senza firma digitale del cancelliere.

  • art. 16, comma 4, D.L. n. 179/2012

    richiamato per la comunicazione telematica della cancelleria e per il valore autentico della copia trasmessa.

  • art. 45 D.L. n. 90/2014

    ha inciso sull'art. 133 c.p.c. e sulle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 221, comma 5, D.L. n. 34/2020

    richiamato solo per il contesto dell'attivazione del processo civile telematico in cassazione.

Massime di principio

  • La riassunzione del giudizio di rinvio notificata al difensore o al domiciliatario, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente; la nullità è sanabile con la costituzione dell'intimato e non determina automaticamente l'inammissibilità.
  • Ai fini della riassunzione dopo cassazione con rinvio, la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale comunicata dalla cancelleria costituisce copia autentica idonea a soddisfare il requisito di produzione della sentenza rescindente.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice di rinvio deve verificare prioritariamente se il credito azionato sia già stato estinto o compensato; l'avvenuto utilizzo in compensazione integra causa di improponibilità dell'azione.
  • La dichiarazione della parte di essere già stata soddisfatta non priva il giudice del potere-dovere di compiere le verifiche richieste dalla sentenza rescindente quando la questione attenga all'ammissibilità stessa dell'ottemperanza.
  • Un ordine espresso solo in motivazione e non nel dispositivo non integra di per sé un comando giuridico autonomamente lesivo, ma può essere letto come mero accertamento del difetto di titolo o del pregresso soddisfacimento del credito.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese è censurabile in cassazione solo se si deduce uno scostamento dai parametri tariffari o un esercizio del potere fuori dai limiti tabellari; entro i parametri, la scelta quantitativa resta discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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